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Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro: novità

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento della propria “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro” (versione 1.9 del 5 marzo 2024), che indica le modalità di rettifica, in presenza dei requisiti di legge, delle “comunicazioni” trasmesse via SdI con i file caratterizzati da alcuni particolari codici “Tipo Documento”.

Di seguito si illustrano, in sintesi, le novità contenute nella suddetta guida.

Come noto, il soggetto passivo, che deve emettere una nota di variazione in diminuzione (art. 26, co. 2, D.P.R. n. 633/1972), dovrà predisporre un file XML con codice TD04 o TD08 se si sceglie la nota di credito “semplificata”, indicando l’imponibile e la relativa imposta o la natura dell’operazione nei casi in cui non sia applicabile l’IVA.

Allo stesso modo, chi intende effettuare una rettifica in aumento (art. 26, co.1, D.P.R. n. 633/1972), dovrà trasmettere via SdI un documento con codice TD05 o TD09, per la nota di debito “semplificata”.

Per le note di credito finalizzate a rettificare una fattura, in cui non è indicata l’IVA, perchè   l’operazione è soggetta a inversione contabile e debitore è il cessionario/committente, quest’ultimo può integrare la nota ricevuta con il valore dell’imposta, utilizzando la medesima tipologia di documento (TD16, TD17, TD18 o TD19) trasmessa al SdI per integrare la prima fattura ricevuta, “indicando gli importi con segno negativo”.

In tale circostanza non deve essere utilizzato il documento TD04.

L’Agenzia delle Entrate, nella versione aggiornata della propria “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro” chiarisce che un’analoga modalità può essere adottata per la rettifica, in diminuzione, di un precedente documento trasmesso con le tipologie TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture), TD21 (autofattura per splafonamento), TD22 (estrazione beni da deposito IVA), TD23 (estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA), TD26 (cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni) e TD28 (acquisti da San Marino con fattura cartacea e comunicazione delle fattispecie di cui all’art. 6 comma 9-bis1 del DLgs. 471/97).

Qualora si proceda alla rettifica con queste modalità, il documento trasmesso assumerà “in ogni caso il valore di una nota di variazione ai fini IVA”.

Quanto sopra illustrato è valido anche per le note di debito: il file rettificativo riporterà lo stesso codice di quello oggetto di modifica e valori positivi.

I codici TD04 o TD08, così come il TD05 o il TD09 per le note di debito, dovranno, invece, essere necessariamente adoperati in caso di variazione di fatture trasmesse di tipo TD24 (fattura differita), TD25 (fattura “super differita”) o TD27 (fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa).

Altra precisazione contenuta Nella Guida è contenuta una precisazione relativa all’uso del campo “Dati Fatture Collegate” nei codici TD16, TD17, TD18 o TD19.

Con riferimento all’inversione contabile interna, premesso che il soggetto passivo può ancora integrare manualmente la fattura ricevuta, nel caso in cui si sia scelta la modalità elettronica e sia necessario rettificare il documento integrato secondo le modalità testé evidenziate, nel campo “Dati Fatture Collegate” andranno indicati:

 

- numero, data e identificativo SdI (“IdSdI”) della nota di credito emessa    dal cedente o prestatore, qualora la rettifica si sia resa necessaria a seguito di variazione operata da quest’ultimo;

- numero, data e IdSdI del precedente file TD16, se la rettifica  è dovuta ad un errore nell’integrazione commesso dal cessionario o committente.

 

Qualora sia stata modificata una comunicazione da esterometro, effettuata con codici TD17, TD18 e TD19, la rettifica incide anche sugli obblighi di emissione dell’autofattura ai fini IVA qualora quest’ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea.

Pertanto, in quest’ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.


11/03/24