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Revisione disciplina agevolazioni fiscali per interventi energetici – Conversione in legge del decreto legge 29 dicembre 2023, n. 212

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2024 è stata pubblicata la Legge 22 febbraio 2024, n. 17, recante: “Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Il decreto legge introduce misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del DL. n. 34/2020.

Si tratta, in particolare, degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, della detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche e dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

Si analizzano di seguito le disposizioni di natura fiscale contenute nel decreto in esame.

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici

L’articolo 2 del decreto in esame interviene sulla disciplina della deroga al divieto di opzione per il c.d. sconto in fattura/cessione del credito di cui all’art. 121, co. 1, DL. n. 34/2020, prevedendo che tale deroga si applica solo in caso di interventi per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del decreto-legge (30 dicembre 2023), risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

Pertanto, tale norma limita l’ambito della deroga in questione riservandola agli interventi per i quali si può ritenere che, in capo ai contribuenti, sia venuta ad esistenza una legittima aspettativa all’utilizzo della deroga stessa.

Infatti, a legislazione vigente, il blocco delle opzioni previsto dall’art. 2, co. 1, DL. n. 11/2023, non opera per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, relativi alle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del DL. n. 11/2023, risultavano approvati dalle amministrazioni comunali.

È inoltre previsto che i contribuenti che usufruiscono dei benefici relativi agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, di cui all’art. 119, co. 8-ter, DL n. 34/2020, in relazione alle spese per interventi avviati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, siano tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione di tali lavori, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Le modalità di attuazione di tale misura sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche

L’articolo 3 del decreto in esame interviene sulla disciplina della detrazione fiscale per l’abbattimento delle barriere architettoniche prevista dall’art. 119-ter del DL. n. 34/2020.

In particolare, l’agevolazione viene circoscritta agli interventi aventi ad oggetto le scale, le rampe, l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Viene, altresì, abrogata la disposizione che ricomprende nel beneficio gli interventi riguardanti l’automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche).

Viene disposto, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2024, non sarà più ammesso esercitare le opzioni per il c.d. sconto in fattura/cessione del credito in relazione a tale detrazione.

La predetta disposizione non si applica alle opzioni relative alle spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, sempre per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, sostenute:

  1. da condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  2. da persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3, L. n. 104/1992.

È prevista, infine, una clausola di salvaguardia per i lavori per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del decreto legge (30 dicembre 2023), risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario ovvero, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, sono già iniziati i lavori oppure è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori ed è stato versato un acconto sul prezzo.


11/03/24