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Apprendistato professionalizzante

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 
Sottoscritti due importanti accordi

Dopo la riforma del mercato del lavoro avviata con la Legge Biagi, l’apprendistato professionalizzante è l’unico contratto di lavoro subordinato a carattere formativo utilizzabile per l’assunzione di giovani. Possono essere assunti giovani, anche diplomati o laureati, di età tra i 18 ed i 29 anni e diciassettenni in possesso di una qualifica professionale.


L’apprendistato offre importanti vantaggi economici per l’impresa, a fronte di un reale e certificato percorso formativo.

Qui di seguito potete consultare i due accordi sull'apprendistato sottoscritti a settembre.

Sottoscritto l’accordo per il CCNL Terziario che regolamenta la formazione esclusivamente aziendale

Apprendistato Professionalizzante: Società di revisione e di Organizzazone contabile

Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto il primo accordo nazionale in materia di formazione esclusivamente aziendale nell’apprendistato professionalizzante, in attuazione dell’art. 49 c. 5 ter del D.Lgs. 276/2003 (come modificato dall'art. 23 della L. 133/2008).

Per saperne di più:[...]

Il 24 settembre scorso, è stato sottoscritto, per il settore delle società di revisione contabile, un protocollo d’intesa che aggiorna quello concordato nel dicembre del 2005.

Gli aggiornamenti riguardano sia la disciplina sostanziale del regolamentazione dell’apprendistato di questo settore, sia l’inserimento, sulla scorta di quanto concordato per il Terziario il 23 settembre scorso, della formazione esclusivamente aziendale.

L’intesa è sottoscritta da Confcommercio, Asseprim e l’associazione ad essa aderente Assirevi (Associazione italiana dei revisori contabili), con le organizzazioni sindacali del settore del Terziario Filcams, Fisascat e Uiltucs.

Le modifiche principali dell’accordo riguardano i seguenti aspetti.

  • L’estensione della sfera di applicazione, a determinate condizioni, anche ai giovani laureandi (art. 2, ultimo comma).
  • La regolamentazione della formazione esclusivamente aziendale cui viene applicata, per rinvio esplicito, l’intesa del 23 settembre scorso per il settore Terziario; il referente per l’apprendistato, che sostituisce il tutor, deve avere un’esperienza almeno biennale nell’attività di revisione contabile ed un inquadramento non inferiore al primo livello del CCNL del Terziario (art. 4).
  • La conferma della procedura applicativa presso gli enti bilaterali, con il parere di conformità, e l’obbligo del rispetto integrale del contratto (art. 5).
  • L’adeguamento alle sopravvenute disposizioni di legge che, in caso di malattia, prevedono una indennità economica a carico dell’INPS (art. 6, comma 4).
  • La possibilità per il datore di lavoro di riconoscere premi di apprendimenti, anche senza un preventivo confronto con il sindacato ma purché non collegati con il volume di attività svolta (divieto del cottimo; art. 6 penultimo comma).

Per saperne di più:[...]

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