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REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE - CONTRIBUTI VERSATI AD ENTE BILATERALE

Risposta dell'Agenzia delle Entrate

Con la risposta ad interpello n. 24/E del 04/10/18, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al corretto trattamento fiscale da applicare alle somme erogate dal datore di lavoro "per conto" dell'ente bilaterale. L'Agenzia delle entrate, innanzitutto, chiarisce che, per quanto concerne i contributi versati all'ente bilaterale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, essi concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in quanto non rientrano nell'ipotesi di esclusione dal reddito previste dall'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, che dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei "…contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge".
La norma in discorso non consente di escludere, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali sono quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali. In relazione alle prestazioni erogate dagli enti bilaterali, l'Agenzia ribadisce che il relativo trattamento fiscale deriva dall'applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi e che, pertanto, devono essere assoggettate a tassazione le sole prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'art. 6 del TUIR, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi.
Sulla base di tali considerazioni, l'Amministrazione arriva alla conclusione che le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all'asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n.104/1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR, non rilevino ai fini fiscali. In relazione, invece, alle somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, viene affermato che tali contributi siano da ricomprendere tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR in applicazione del quale "Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;".
Infine, l'Agenzia conclude affermando che il suindicato trattamento fiscale delle erogazioni ai lavoratori dipendenti vada applicato sia nel caso in cui tali erogazioni siano effettuate direttamente dall'ente, sia nel caso in cui siano erogate tramite il datore di lavoro.

08/10/18