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Contradditorio preventivo- Casi di esclusione – decreto MEF 24 aprile 2024

Si ricorda che il D.lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023 ha introdotto l’art. 6-bis al c.d. “Statuto del contribuente” (L. n. 212/2000).

In particolare, il predetto art. 6-bis, al co. 1, stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria debbono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

Per consentire il contradditorio, l’Amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente lo schema di provvedimento, concedendo allo stesso un termine non inferiore a 60 giorni per eventuali controdeduzioni, ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Lo stesso art. 6-bis, al comma 2, stabilisce che non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché' per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto del MEF del 24 aprile 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2024, sono stati individuati i predetti atti esclusi dall’obbligo di contradditorio preventivo, di seguito elencati.

Controlli automatizzati e sostanzialmente automatizzati

Sono esclusi dal contraddittorio obbligatorio gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati ossia quelli relativi a violazioni emerse esclusivamente dall’incrocio di informazioni presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria. Tra questi:

  • i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti previsti dagli art. 50, co. 2, 77 e 86 del DPR n. 602/1973, e gli atti emessi dall'Agenzia delle entrate-Riscossione per il recupero delle somme ad essa affidate;
  • gli accertamenti parziali effettuati ai fini IVA e imposte dirette, e gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti ai sensi dell’art. 38-bisdel DPR n. 600/1973 derivanti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati;
  • gli atti di intimazione autonomi e quelli di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;
  • gli accertamenti per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e relative sanzioni: tasse automobilistiche, addizionale erariale tassa automobilistica, tasse sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli indicati all'art, 1, co. da 1042 a 1047, L. n. 145/2018;
  • gli accertamenti catastali per l'iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali;
  • gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
  • gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali oggetto di rettifica;
  • gli avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'accisa o dell'imposta di consumo dovuta in base alle dichiarazioni, ai dati relativi alle contabilità e ai documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati;
  • gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa o per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti alle prescritte scadenze ai sensi Dlgs n. 504/1995.

Atti di pronta liquidazione

Sono di pronta liquidazione ed esenti dal contraddittorio, gli atti dell’Amministrazione finanziaria emessi in seguito a controlli effettuati sui dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti e in possesso dell’Agenzia delle entrate. In particolare:

  • le comunicazioni derivanti dai controlli automatizzati effettuati secondo la procedura prevista dall’art. 36-bisdel Dpr n. 600/1973 per quanto riguarda le imposte dirette;
  • le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati e formali di cui agli artt. 54-bis, 54-ter e 54-quaterdel DPR n. 633/1972 ai fini Iva;
  • gli avvisi di liquidazione d’imposta, irrogazione sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni riguardanti le imposte di registro e ipo-catastali, di successione e donazione, dell’imposta sui premi delle assicurazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, di bollo e dei tributi speciali presenti nella tabella A, allegata al DL n. 533/1954;
  • gli inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento in base all’art. 248 del DPR n. 115/2002.

Controlli formali

Sono, infine, scaturiti da controlli formali gli atti emessi in seguito al riscontro formale delle informazioni dichiarate dai contribuenti o dai sostituti d'imposta con i documenti che attestano la correttezza di tali dati.

Di conseguenza non sono soggetti a contraddittorio preventivo obbligatorio, le comunicazioni degli esiti del controllo effettuato secondo le disposizioni dell’art. 36-ter del Dpr n. 600/1973.


03/05/24