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Crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” – Sospesi i codici tributo

Si ricorda che per fruire dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli allegati A e B alla Legge n. 232 del 2016 (articolo 1, commi da 1057 -bis a 1058 -ter, L. n. 178/2020) e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, nonché in attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica (articolo 1, commi 200, 201, 202, 203 quarto periodo, 203 -quinquies e 203 -sexies, L. n. 160/2019, legge di bilancio 2020) le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

In attesa dell’adozione del decreto del Ministero del Made in Italy che definisce le modalità di comunicazione per i suddetti crediti d’imposta, con la risoluzione in esame l’Agenzia delle entrate sospende temporaneamente i codici tributo per la compensazione tramite F24 istituiti con le risoluzioni n. 3 e 13 del 2021.

La risoluzione in esame dell’Agenzia delle entrate stabilisce che l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 è sospeso nei seguenti casi:

  • per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024
  • per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19 del 12 aprile 2024


16/04/24