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Credito d’imposta ricerca e sviluppo – Aggiornato il modello per il riversamento senza sanzioni ed interessi

Si ricorda che i crediti di imposta da indicare nel quadro RU del modello REDDITI possono essere:

  • non spettanti, nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti. In questo caso si applica la sanzione pari al 30% del credito utilizzato (art. 13, co. 4, D.lgs. n. 471/1997);
  • inesistenti, nel caso in cui manchi, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo. In questo caso si applica la sanzione dal 100% al 200% oltre a termini di recupero maggiorati, divieto di definizione al terzo e iscrizione nei ruoli straordinari (art. 13, co. 5, D.lgs. n. 471/1997).

Come noto, è stato previsto che i soggetti che, alla data del 22 ottobre 2021, hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (Art. 3, Dl. n. 145/2013), maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, possano effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi (art. 5, co. 7 - 12, Dl. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021).

 

In particolare, oggetto della regolarizzazione sono gli importi indebitamente fruiti a causa:

  • di attività non classificabili come ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa;
  • di attività non ammissibili al credito d’imposta;
  • di spese, pur afferenti ad attività ammissibili, determinate in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
  • dell’erronea determinazione della media storica di riferimento.

L’accesso alla procedura è, invece, escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

La procedura in esame non può, inoltre, essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto.

Con il provvedimento del 1° giugno 2022 è stato approvato il modello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”, sono state individuate le modalità e i termini di presentazione dello stesso e le modalità di riversamento.

Con l’art. 5 della L. n. 191/2023 è stata disposta la proroga al 30 luglio 2024 del termine di adesione alla procedura di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Il provvedimento in esame, modificando il predetto modello del 1 ° giugno 2022, disciplina le modalità e i termini per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati, indica i nuovi termini di accesso alla procedura, approva il nuovo modello di domanda e aggiorna le relative specifiche tecniche.

Il modello è presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline ovvero tramite i soggetti incaricati che dovranno rilasciare all’interessato una copia cartacea del modello predisposto informaticamente e copia della attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate.

Con riferimento alla possibilità di revoca dell’istanza originaria, o dell’istanza sostitutiva, questa è consentita mediante la presentazione di una ulteriore istanza, analoga all’originaria, o a quella sostitutiva, barrando la casella “Revoca Istanza”.

La revoca dell’istanza originaria, o dell’istanza sostitutiva è ammessa fino al 30 giugno 2024, a condizione che il contribuente non abbia ancora effettuato il correlato versamento dell'unica soluzione o della prima rata.  La revoca dell’istanza sostituiva non riattiva in alcun caso quella sostituita.

Il contribuente, successivamente alla revoca ed entro il termine del 30 luglio 2024, può sempre presentare una istanza ex novo.

Nel dettaglio, i termini per le istanze e i versamenti sono così aggiornati:

  • 30 luglio 2024, termine ultimo per la presentazione della domanda di accesso alla procedura,
  • 16 dicembre 2024, termine ultimo per il versamento in unica soluzione o per il versamento della prima rata,
  • 16 dicembre 2025, termine ultimo per il versamento della seconda rata,
  • 16 dicembre 2026, termine ultimo per il versamento della terza ed ultima rata.

A seguito della pubblicazione del provvedimento in esame, è stato aggiornato il software di compilazione “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” per compilare e stampare l’istanza con cui è possibile regolarizzare, senza sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del bonus.

L’aggiornamento riguarda anche le procedure di controllo, necessarie a evidenziare eventuali anomalie o incongruenze tra i dati i dati contenuti nel modello di dichiarazione, e nei relativi allegati, e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

(Provvedimento dell’agenzia delle entrate del 29 marzo 2024)


09/04/24