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Welfare aziendale – Servizi di mobilità sostenibile - Chiarimenti - Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 74 del 21 marzo 2024

Come noto, l’art. 51, co.2, lett. f) del TUIR stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100”.

Il suddetto articolo 100 del TUIR, a sua volta, stabilisce che “le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi”.

Con la risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito oggettivo del predetto art. 100 e, in particolare, se i servizi di mobilità sostenibile, concessi ai dipendenti nell’ambito del welfare aziendale, per il tragitto casa-lavoro-casa, tramite App, rispondano a una delle finalità previste dallo stesso articolo.

Nello specifico, una società intende realizzare un'applicazione per l'accesso alla fruizione di servizi di mobilità sostenibile per percorrere il tragitto casa-lavoro-casa, destinata ai propri dipendenti e offerta anche a imprese terze sulla base di appositi contratti. I servizi riguardano:

  • carsharing di veicoli elettrici;
  • ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli;
  • bikesharing;
  • scooter sharing di soli veicoli con motore elettrico;
  • monopattino elettrico;
  • utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale (biglietto singolo o abbonamento a treno, metro, bus, traghetti, etc.).

La società ha evidenziato che questa iniziativa consentirà di ottimizzare e ridurre i costi sociali legati all’ambiente, e che, in considerazione di ciò, l'utilizzo dei servizi di carsharingbikesharingscooter sharing e del monopattino elettrico sarà consentito solo nei casi in cui il luogo di lavoro sia in aree urbane e metropolitane o, comunque, in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, così da garantire l'effettiva condivisione dell'uso di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali del trasporto.

Inoltre, saranno esclusi dalla possibilità di accedere ai servizi anche i dipendenti che abbiano assegnata in uso promiscuo una autovettura a titolo di fringe benefit.

Per quanto riguarda la modalità di fruizione dell’App, inoltre, è stato spiegato che i dipendenti avranno la possibilità di prenotare e accedere a uno dei servizi di mobilità, con addebito del pagamento all'azienda, la quale, a tal fine, dovrà definire, per tutti i dipendenti o per categorie omogenee, limiti e plafond di spesa. Questo per garantire che l'utilizzo dei servizi avvenga solo per il tragitto casa-lavoro-casa.

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con la propria prassi, ha più volte precisato le condizioni necessarie all’esclusione da imposizione dei benefit aziendali.

In particolare, le opere e i servizi concessi dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all'azienda, a patto che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l'azienda e il terzo erogatore del servizio, devono:

  • essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
  • riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non in denaro;
  • perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Riguardo alle modalità di fruizione dei benefit, l’Amministrazione finanziaria, con la risposta 461/2019, ha affermato che è esentasse anche l'utilità in natura offerta ai dipendenti dal servizio di car pooling aziendale messo a disposizione dal datore di lavoro, attraverso piattaforma informatica, per il tragitto casa-lavoro-casa.

Con riferimento al caso in esame, i suddetti benefit saranno disponibili solo in favore di coloro che non abbiano già l'assegnazione in uso promiscuo di una autovettura a titolo di fringe benefit, i servizi relativi allo sharing e al monopattino elettrico per il tragitto casa-lavoro-casa saranno consentiti solo nelle ipotesi in cui la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, così da garantire l'effettiva condivisione dell'uso di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali del trasporto.

L’iniziativa risponde anche all'esigenza prevista dal PNRR di ridurre le emissioni inquinanti, di migliorare la mobilità delle persone, di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse e atteggiamenti responsabili verso l'ambiente, nonché promuovere l'uso di mezzi di trasporto condivisi al fine di favorire anche la socializzazione tra i dipendenti.

Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate conferma l’esenzione per l’intero pacchetto di benefici (servizi di mobilità sostenibile e l'utilizzo dell'App), in quanto lo stesso risponde alle finalità di ''utilità sociale'' individuate dall'art. 100, co. 1 del TUIR.

(Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 74 del 21 marzo 2024)


25/03/24