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Adeguamento del Fondo di integrazione salariale alla Legge di Bilancio 2022

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre c.a., il Decreto 21 luglio 2022 recante l’adeguamento del Fondo di integrazione salariale alla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che ha modificato e integrato il D.Lgs. n. 148/2015.

 

Sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art.  10 del D.Lgs. n. 148/2015, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del citato D.Lgs. n. 148/2015.

 

Sono destinatari delle prestazioni i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, che abbiano un'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari a trenta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

 

Il Fondo di integrazione salariale garantisce la prestazione di un assegno d'importo pari all'integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.

 

L'accesso all'assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto:

  • ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, per le causali ordinarie e straordinarie;
  • ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre o, a prescindere dal numero dei dipendenti, per le causali ordinarie.

Sono previsti i seguenti limiti di durata massima complessiva:

  • datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti: 13 settimane in un biennio mobile;
  • datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti: 26 settimane in un biennio mobile.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, è dovuto al Fondo:

  • per i datori di lavoro, che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori;
  • per i datori di lavoro, che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,80% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori.

In caso di utilizzo del Fondo è stabilita inoltre una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro pari al 4% della retribuzione persa.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2025 a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota ordinaria si riduce in misura pari al 40%.

 

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22/09/22