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Applicabilità delle nuove regole sanzionatorie anche ai tirocini extracurriculari iniziati prima del 2022

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1451 dell’11 luglio c.a., ha fornito indicazioni sulla disciplina applicabile ai tirocini extracurriculari iniziati prima e proseguiti dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 721 a 726 dell’articolo 1 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

 

Al riguardo, l’Ispettorato precisa che ai tirocini extracurriculari proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 234/2021, è applicabile il trattamento sanzionatorio previsto dal comma 723 della citata legge, ove il tirocinio stesso risulti svolto in modo fraudolento, ossia utilizzando il tirocinante come effettivo lavoratore subordinato oppure in sostituzione di un lavoratore dipendente.

 

In tale caso, il soggetto ospitante può essere punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, per le sole giornate decorrenti dal 1° gennaio 2022, fermo restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dall’instaurazione, anche se avvenuta in data antecedente al 1° gennaio 2022.

 

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13/07/22