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Congedo per quarantena scolastica e sospensione dell’attività didattica in presenza dei figli

L’Inps, con circolare n. 132 del 20 novembre c.a., ha fornito ulteriori indicazioni, rispetto a quanto indicato nellacircolare n. 116/2020, in merito alla fruizione del congedo COVID-19 riconosciuto ai lavoratori genitori in alternativa al lavoro agile per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza.

 

Inizialmente, l’articolo 5 del D.L. n. 111/2020 aveva introdotto a favore dei genitori lavoratori dipendenti, a decorrere dal 9 settembre, un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni 14, disposta dall’ASL a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

 

La Legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104/2020, ha abrogato il D.L. n. 111/2020 e con l’articolo 21-bis introduce la possibilità di fruire del congedo COVID-19 per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, oltre che nel caso di contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico, anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

 

Il congedo per quarantena disposto per contatto verificatosi nei luoghi sopra individuati, diversi dal plesso scolastico, potrà essere fruito solo a partire dal 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore della citata Legge n. 126/2020.

 

Per poter fruire del congedo è necessario che la quarantena sia stata disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

 

L’ articolo 21-bis del D.L. n. 104/2020, modificato dal D.L. n. 137/2020, introduce, inoltre, la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di avvalersi del congedo COVID-19 per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.

 

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

Il congedo per la sospensione dell’attività didattica in presenza può essere fruito solo a partire dal 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori).

 

Il congedo è incompatibile con:

  • il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, di lavoro in modalità agile, anche ad altro titolo rispetto a quello previsto per la quarantena scolastica del figlio minore di anni 14 ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 21-bis;
  • la contemporanea fruizione, da parte dell’altro genitore, del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso di cui al comma 3 dell’articolo 21-bis;
  • il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'altro genitore.

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23/11/20