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D.L. n. 18/2020, art. 44-bis - Istruzioni amministrative indennità lavoratori autonomi e co.co.co dei comuni di cui all'allegato 1 al D.P.C.M dell’1.3.2020

In sede di conversione del Decreto Cura Italia, è stato disciplinato l’art. 44-bis che dispone l’erogazione di una indennità aggiuntiva, rispetto ai bonus di cui agli artt. 27 e 28 del medesimo Decreto, all’articolo 84, c. 1, 2, 3, 4 e 8, lett. c) e d), del Decreto Rilancio, nonché al Decreto Interministeriale n. 10/2020 - in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi dei comuni di cui all'all. 1 al D.P.C.M dell’1.3.2020.

L’Inps, con circolare n. 104 del 18 settembre c.a., ha fornito le istruzioni amministrative in merito all’indennità in argomento, introdotta a beneficio dei co.co.co, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.

Indennità
Indennità mensile aggiuntiva, pari a 500 euro, per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell’attività.

Beneficiari

  • Collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23.2.2020 e iscritti alla Gestione separata;
  • liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23.2.2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo (di cui all’art. 53, c. 1, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)), iscritti alla Gestione separata;
  • liberi professionisti iscritti alle Casse autonome professionali;
  • lavoratori che, alla data del 23.2.2020, erano in attività lavorativa e iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Sono, inoltre, ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.

Requisiti

Alla data del 23.2.2020, svolgimento dell’attività lavorativa, residenza o domiciliazione nei comuni di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. dell’1.3.2020.

L’indennità in argomento, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall’INPS, previa domanda.

Per il periodo di godimento dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Presentazione della domanda di indennità aggiuntiva

Le domande posso essere avanzate unicamente in via telematica, tramite i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato, ossia tramite:

  • Sito internet dell’Istituto, con le credenziali di accesso di seguito specificate:
    • PIN rilasciato dall’INPS. Al riguardo, si ricorda che l’Istituto dall’1.10.2020 non rilascerà più nuovi PIN;
    • SPID di livello 2 o superiore;
    • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
    • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa, è possibile presentare domanda di accesso all’indennità ex art. 44-bis del D.L. n. 18/2020 mediante:

  • Servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento).

Con apposita comunicazione sul sito internet, l’Inps segnalerà il rilascio del nuovo servizio.

Regime delle compatibilità e delle incompatibilità/incumulabilità

L’indennità in esame è cumulabile e compatibile con:

  • l'assegno ordinario di invalidità;
  • il Reddito di Cittadinanza;
  • l’indennità di disoccupazione NASpI;
  • l’indennità di disoccupazione DIS-COLL;
  • l’indennità di disoccupazione agricola;
  • le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali;
  • i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
  • i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
  • le prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Mentre, l’indennità in parola risulta incompatibile con:

  • le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata e degli enti di previdenza (di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996);
  • l’Ape sociale.

Strumenti di tutela

È ammessa l’azione giudiziaria ma non il ricorso amministrativo.

 

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22/09/20