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Disciplina per gli spostamenti da e verso l'estero

Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 30 agosto c.a., l’Ordinanza 28 agosto 2021, con la quale il Ministero della Salute proroga, con alcune modifiche, la disciplina degli spostamenti da e verso l’Estero.

 

L’ordinanza produce effetti dal 31 agosto 2021 e fino al 25 ottobre 2021.

 

In particolare, l’ordinanza ha prorogato, fino alla richiamata data, la disciplina speciale degli ingressi da India, Sri Lanka e Bangladesh, le regole applicabili ai cosiddetti voli “Covid tested” nonché la validità dell’Ordinanza 29 luglio 2021, che ha ridefinito, in maniera sistematica, la disciplina degli spostamenti da e verso l’estero.

 

Inoltre, in aggiunta a quanto previsto da quest’ultimo provvedimento, l’articolo 2 dell’Ordinanza ha stabilito che alle persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato negli Stati dell’Elenco D dell’Allegato 20 del DPCM 2 marzo u.s. (Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.) sia consentito l’ingresso sul territorio nazionale anche, senza isolamento fiduciario, alle seguenti condizioni:

  • presentazione in formato cartaceo o elettronico di una certificazione verde Covid-19 attestante il completamento del ciclo vaccinale, ovvero di una certificazione, rilasciata dalle Autorità sanitarie competenti, a seguito di una vaccinazione validata dall’Agenzia Europea per i Medicinali;
  • presentazione al vettore, o a chiunque sia deputato ai controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore precedenti (48 ore per il Regno Unito) a un test a mezzo di tampone, risultato negativo;
  • presentazione al vettore, o a chiunque sia deputato ai controlli del Passenger Locator Form in formato digitale, oppure in forma cartacea stampato;
  • in assenza delle certificazioni sopra indicate, obbligo di sottoporsi a un periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni, presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e a test, molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, al termine di detto periodo.

Con riferimento alle persone in ingresso in Italia, che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in Canada, Stati Uniti e Giappone, l’Ordinanza introduce, in aggiunta agli adempimenti, già previsti, l’obbligo di presentare al vettore e a chiunque sia deputato ai controlli, la certificazione di essersi sottoposte nelle 72 ore precedenti a test, a mezzo di tampone, risultato negativo.

 

L’articolo 3 dell’Ordinanza, consente, inoltre, l’ingresso sul territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato in India, Sri Lanka o Bangladesh, anche per motivi di studio, per raggiungere la propria residenza (stabilita prima del 28 agosto u.s.), ovvero il domicilio, l’abitazione o la residenza di un proprio figlio minore, del coniuge o della parte di unione civile alle seguenti condizioni:

  • presentazione del Passenger Locator Form, in formato digitale o stampato su carta;
  • Pìpresentazione della certificazione di essersi sottoposti a test, a mezzo di tampone, risultato negativo, nelle 72 ore precedenti;
  • sottoposizione a test, a mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (con isolamento fiduciario in attesa dell’esito del tampone, se molecolare);
  • isolamento fiduciario di 10 giorni, nell’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e test a mezzo di tampone al termine di detto periodo.

L’Ordinanza consente, infine, l’ingresso sul territorio nazionale, anche per motivi di studio, alle persone che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in Brasile.

 

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31/08/21