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Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato

L’Inps, con circolare n. 102 del 19 settembre c.a., fornisce indicazioni in merito all’esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per una durata pari a dodici mesi, decorrenti dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

 

L’esonero è stato introdotto in via sperimentale, per il solo anno 2022, dall’articolo 1, comma 137, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ed è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Rimane ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Sebbene la previsione faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di un anno, laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. 

 

Parimenti, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del Testo unico sulla maternità.

 

Il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.

 

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22/09/22