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Esteso allo Sri Lanka il divieto di ingresso e proroga delle misure di contenimento per gli arrivi da Paesi europei

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile u.s., l’Ordinanza  29 aprile 2021, che con efficacia immediata e fino al prossimo 15 maggio, ha introdotto le seguenti modifiche alla disciplina degli ingressi dall’estero in Italia.

 

Ingressi da India, Bangladesh e Sri Lanka

L’Ordinanza, abrogando le precedenti disposizioni Ordinanze del Ministero della Salute 25 aprile 2021, e 28 aprile 2021, prevede il divieto generalizzato di ingresso e transito sul territorio nazionale per chi abbia soggiornato, o transitato, nei 14 giorni precedenti inIndia, Bangladesh o Sri Lanka.

 

Consentiti esclusivamente, in assenza di sintomi da Covid-19, gli ingressi dei cittadini italiani, residenti in Italia da prima del 29 aprile.

 

Le persone che si trovano, già, sul territorio nazionale e che nei 14 giorni precedenti il 29 aprile hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, anche se asintomatiche, sono tenute a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso sul territorio nazionale, al Dipartimento prevenzione della Asl competente, a effettuare un test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, nonché a sottoporsi a un periodo di isolamento fiduciario di 10 giorni, con ulteriore test a mezzo di tampone, al termine di esso.

 

Ingressi dai Paesi dell’Unione Europea, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco

Attraverso la proroga di validità Ordinanza 2 aprile 2021 viene confermato, fino al prossimo 15 maggio, l’obbligo previsto per le persone in ingresso in Italia che abbiano soggiornato o transitato, nei 14 giorni precedenti, nei Paesi dell’Unione Europea, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco (Elenco C dell’Allegato 20 del DPCM 2 marzo u.s.), di sottoporsi, in aggiunta alla prevista consegna dell’attestazione di aver effettuato un test a mezzo di tampone con esito negativo (DPCM 2 marzo 2021), anche a un periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni, con test antigenico o molecolare, a mezzo di tampone, ripetuto al termine di esso. 

 

Proroga di alcune modifiche alla disciplina generale degli ingressi dall’Estero e dal Brasile

Attraverso la proroga di validità dell'Ordinanza 16 aprile 2021 vengono estesi, fino al prossimo 15 maggio:

  • l’obbligo (con relative esenzioni, tra cui quella per equipaggi e personale viaggiante) per gli ingressi da tutti i Paesi esteri (tranne il Vaticano e San Marino) di presentare al vettore o agli addetti ai controlli la certificazione di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico a mezzo di tampone;
  • la durata limitata a dieci giorni, con obbligo di test a mezzo di tampone al termine, del periodo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, quando prescritto (Paesi Elenchi D ed E Allegato 20 DPCM 2 marzo u.s.);
  • l’obbligo di compilazione per tutti gli ingressi dall’Estero (tranne Vaticano e San Marino) di un modulo di localizzazione in formato digitale, sostituibile con la dichiarazione cartacea da rilasciare al vettore o agli addetti ai controlli;
  • la particolare disciplina degli ingressi dal Brasile, consistente nel divieto generalizzato di ingresso e transito sul territorio nazionale per chi abbia soggiornato o transitato, nei 14 giorni precedenti in tale Paese.

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30/04/21