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Indennità per alcune categorie di lavoratori dipendenti e autonomi e sospensione riduzione dell’indennità di disoccupazione NASpI

L’Inps, con messaggio n. 2309 del 16 giugno c.a., fornisce indicazioni in merito alle misure introdotte dal decreto Sostegni bis in materia di indennità previste a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, nonché in materia di sospensione del meccanismo di riduzione dell’indennità di disoccupazione NASpI fino al 31 dicembre 2021.

 

L’articolo 42, comma 1, del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) prevede l’erogazione di un'indennità una tantum di importo pari a 1.600 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni):

  • lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

I lavoratori che hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del D.L. n. 41/2021, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum.

 

Il citato articolo 42 del decreto Sostegni bis, ai successivi commi 2, 3, 5 e 6, prevede altresì il riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.600 euro a favore delle suddette categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità di cui al richiamato articolo 10, commi da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021.

 

Con successiva comunicazione l’Inps comunicherà il termine di presentazione dell’istanza e il rilascio della nuova apposita domanda.

 

Per quanto attiene alla sospensione del meccanismo di riduzione della NASpI, l’articolo 38 del decreto Sostegni bis ha disposto, per le prestazioni di Naspi in pagamento dal 1° giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la sospensione della riduzione del 3% mensile a partire dal quarto mese di fruizione.

 

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21/06/21