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Istruzioni Inps su erogazione indennità una tantum per lavoratori dipendenti prevista dal decreto Aiuti-ter

L’Inps, con circolare n. 116 del 17 ottobre c.a., ha fornito le istruzioni per il riconoscimento da parte dei datori di lavoro dell’indennità una tantum, pari a 150 euro, disciplinata dal Decreto Aiuti-ter (D.L. n.144/2022, articolo18) in favore dei lavoratori dipendenti.

 

Beneficiari

Lavoratori dipendenti, anche somministrati, ad esclusione dei lavoratori domestici.

 

Requisiti

Retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nella competenza del mese di novembre 2022, non eccedente i 1.538 euro, anche in presenza di copertura figurativa parziale.

 

L’indennità è riconosciuta anche in caso di retribuzione azzerata per eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali).

 

Diversamente, l’indennità non può essere concessa qualora la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).

 

Erogazione dell’indennità

L’indennità, pari a 150 euro, anche per contratti a tempo parziale, è concessa automaticamente dal datore di lavoro, previa acquisizione di una dichiarazione rilasciata dal lavoratore in merito alla non titolarità delle prestazioni previste dall’art. 19, commi 1 e 16, del Decreto Aiuti-ter (indennità una tantum per i pensionati e per i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza).

 

L’indennità spetta una sola volta; pertanto, in presenza di più rapporti di lavoro, il lavoratore presenterà tale dichiarazione unicamente al datore di lavoro che effettuerà il pagamento dell’indennità.

 

L’indennità è erogata, in sussistenza di rapporto di lavoro (determinato o indeterminato), nel mese di novembre con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022), tramite denuncia UniEmens entro il 31 dicembre 2022.

 

L’Istituto ha chiarito che l’indennità in argomento è concessa anche a specifiche categorie di lavoratori rientranti nella platea dei destinatari dell’indennità prevista dallo stesso Decreto Aiuti-ter all’articolo 19, commi 13 e 14, ossia lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

 

Pertanto, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere automaticamente l’indennità prevista dall’articolo 18 del decreto in parola anche ai lavoratori sopra richiamati, se in forza nel mese di novembre 2022, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 13 e 14 dell’articolo 19, relativi alle giornate lavorate/contributi versati e al reddito 2021.

 

Conguaglio

L’indennità anticipata ai lavoratori sarà recuperata dai datori di lavoro nella denuncia di competenza del mese di novembre 2022.

 

Qualora, per lo stesso lavoratore, la compensazione dell’indennità venga effettuata da più datori di lavoro, l’Istituto provvederà a trasmettere a ciascun datore di lavoro interessato una comunicazione sulla quota parte dell’indebita compensazione, per la restituzione in favore dell’Inps e per il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio.

 

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19/10/22