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Le indicazioni del Ministero sulla cassa in deroga - CIGD

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 11/2020, illustra la normativa recentemente entrata in vigore in materia di CIGD introdotta dal c.d. Decreto Rilancio, anche alla luce delle modifiche apportate dal D.L. n. 52/2020 (Lavoronews n. 113/2020), fornendo, altresì, le indicazioni relative all’accesso al trattamento anche per le proroghe le cui istanze dovranno essere presentate all’Inps.

 

Dopo aver riepilogato il quadro normativo della misura ed il suo campo di applicazione, il Ministero del Lavoro precisa che, con riferimento ai limiti massimi di durata del trattamento:

  • relativamente ai periodi di CIGD di 9 + 5 settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, condizione necessaria affinché le nove settimane possano essere incrementate delle ulteriori cinque settimane è che sia stato già interamente autorizzato il periodo di nove settimane, a prescindere dall’effettivo utilizzo dell’ammortizzatore autorizzato;
  • per il riconoscimento dell’eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 è necessario che i datori di lavoro abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 settimane + 5 settimane). 

Sempre con riferimento ai limiti di durata massima del trattamento, rimangono ferme le norme di cui al comma 8 bis e 8 quater dell’articolo 22 del D.L. n. 18/2020, in base alle quali i datori di lavoro con sede legale o con unità produttive/operative site nelle ex zone “rosse” e “gialle”, o per i lavoratori ivi residenti o domiciliati, sono riconosciuti ulteriori periodi di CIGD, rispettivamente pari a tre mesi ed un mese.

 

Le domande di CIGD per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni o dal Ministero del Lavoro, secondo le procedure già in uso, sono concessi direttamente dall'Inps.

 

I datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5 settimane, dovranno rivolgersi alla Regione o al Ministero del Lavoro per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove.

 

Per quanto attiene le istanze di competenza del Ministero del Lavoro (aziende plurilocalizzate), le modalità di presentazione sono quelle già indicate dalla Circolare n. 8/2020 (Lavoronews n. 55/2020) e conformemente alle procedure già in uso (allegato 1 foglio excel da allegare alla domanda per aziende che richiedono 9 settimane e allegato 2 per le aziende che richiedono 13 settimane) 

 

Gli aspetti relativi all’amministrazione competente a ricevere le istanze, ai termini di presentazione delle istanze e alla concessione ed erogazione dei trattamenti vengono dettagliati nel Decreto Interministeriale n. 9/2020.

 

Apri link

Form excel elenco lavoratori (allegato 1)

Form excel elenco lavoratori (allegato 2)


03/07/20