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Le istruzioni dell’Inps per l’applicazione dell’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022

L’Inps, con messaggio n. 3809 del 5 novembre c.a., ha fornito istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo previsto per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022.

 

L’articolo 1, comma 16, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero strutturale di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della Legge n. 92/2012 è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

 

Le istruzioni fornite dall’Istituto sono circoscritte alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 in quanto la Commissione Europea, con la decisione C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del c.d. Temporary Framework.

 

Per quanto attiene all’esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

 

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che, per gli altri esoneri di cui si intenda fruire, non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

 

L’esonero in trattazione non risulta cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile previsto dall’art. 1, c. 100 e ss., della Legge n. 205/2017, nè compatibile con l’esonero per l’assunzione di under 36, di cui all’art. 1, commi da 10 a 15, della Legge Bilancio 2021.

 

Viceversa, la suddetta cumulabilità, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo previsto, per le aziende con meno di venti dipendenti, dall’art. 4, c. 3, del D.Lgs. n. 151/2001, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI ex art. 2, c. 10-bis, della Legge n. 92/2012).

 

Ai fini della preventiva comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell’incentivo, i datori di lavoro interessati potranno utilizzare il modulo “92-2012”, appositamente aggiornato, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito www.inps.it, a partire dall’11 novembre 2021.

 

Per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line.

 

Qualora tale modulistica on-line fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50% dei contributi datoriali previsto dall’art. 4, commi da 8 a 11, della Legge n. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, i datori di lavoro interessati non dovranno effettuare ulteriori adempimenti, in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulterà valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100%.

 

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08/11/21