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Le novità della conversione in legge del c.d. Decreto Green Pass nei luoghi di lavoro

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre c.a., la Legge n. 165 del 19 novembre 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 127/2021, riguardante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

 

Le principali novità:

  • lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19 , con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità della certificazione;

  • tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato devono essere in possesso della certificazione verde Covid-19 per accedere ai luoghi in cui si svolge l’attività lavorativaanche sulla base di contratti esterni;

  • qualora la scadenza di un certificato verde COVID-19 di un dipendente, pubblico o privato, si colloca nell’ambito della giornata lavorativail lavoratore può permanere nel luogo di lavoro, al fine di completare la lavorativa;

  • la verifica della certificazione verde Covid-19, per i lavoratori in somministrazione, compete all’utilizzatore. E’ onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza di tali prescrizioni;

  • per le imprese con meno di 15 dipendenti dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

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22/11/21