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Liquidazione dell’indennità una tantum Covid-19 prevista dal decreto Sostegni

 

L'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni), ha previsto l’erogazione di un’indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 15 e 15-bis del D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori).

 

L’Inps, con messaggio n. 1452 dell’8 aprile c.a., comunica che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 41/2021, ha provveduto alla liquidazione automatica della citata indennità una tantum.

 

Le categorie di lavoratori interessate sono:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

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09/04/21