Nuova disciplina decadenziale pagamenti diretti CIGD, CIGO e ASO
L’Inps, con messaggio n. 3007 del 31 luglio c.a., illustra gli aspetti relativi alla decadenza dei pagamenti diretti erogati dall’INPS dei trattamenti di CIGD, CIGO e ASO.
L’articolo 71 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, ha modificato l’articolo 22-quater del D.L. n. 18/2020, prevedendo, al comma 4, che, nel caso di domanda di pagamento diretto della cassa integrazione in deroga con richiesta di anticipo del 40%, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la domanda di concessione del trattamento entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione, secondo le modalità indicate dall’Istituto (cfr. la circolare n. 78/2020 - Lavoronews n. 120/2020).
Le tempistiche per l’invio del modello “SR 41” semplificato, fissate dalla norma a pena di decadenza, sono le seguenti:
- entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, qualora tale termine sia successivo al 17 luglio (trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) e il provvedimento di concessione sia adottato entro la fine del periodo di integrazione salariale; pertanto, in caso di periodo di integrazione salariale che interessa più mensilità, il termine entro cui inviare i modelli “SR41” è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui si conclude l’intero periodo autorizzato;
- entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, qualora quest’ultimo sia posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale;
- entro il 17 luglio, qualora la data individuata sulla base dei casi a) o b) sia antecedente a quella del 17 luglio (trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020).
L’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, e successive modificazioni, dispone altresì che, trascorsi i termini sopra descritti, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
Pertanto, tutte le istanze di trattamenti di CIGO, CIGD e ASO con pagamento diretto a carico dell’Istituto, contenenti o meno la richiesta di anticipo del 40%, rispetto alle quali la trasmissione del modello “SR 41” semplificato è intervenuta in violazione dei termini stabiliti dalla disciplina di riferimento, non potranno essere accolte.
Conseguentemente, in applicazione di quanto previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 22-quater del D.L. n. 18/2020, come modificato dal D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, il trattamento non è più erogabile dall’Istituto.
I datori di lavoro dovranno farsi carico della mancata prestazione e saranno altresì chiamati a sostenere il pagamento della prestazione.
03/08/20