• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Permesso di soggiorno per motivi di studio e svolgimento di attività lavorativa

Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione, come previsto dall’articolo 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999, consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

 

In merito alla possibilità, per un soggetto straniero con permesso di soggiorno per studio, di svolgere attività lavorativa superando il limite delle 20 ore settimanali per un limitato periodo, pur rispettando il limite annuale di 1.040 ore settimanali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito parere negativo.

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1074 del 24 maggio c.a., ha ribadito che lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio può svolgere solo attività lavorativa part time nel limite di 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore evidenziando che la ratio della norma è quella di consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi, fermo restando che l’attività didattica/formativa (ragione per cui sono avvenuti l’ingresso e la permanenza sul territorio italiano) si pone in termini di assoluta prevalenza rispetto a quella lavorativa.

 

Pertanto, se il titolare del permesso per motivi di studio intende lavorare per un numero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro.

 

Approfondisci


26/05/22