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Provvedimento di sospensione dell’attività per violazioni

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 3 del 9 novembre c.a., fornisce indicazioni in merito alla sospensione dell’attività imprenditoriale, previsto dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), così come modificato dall’articolo 13 del D.L. n. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale).

 

Il provvedimento di sospensione è adottato dall’Ispettorato qualora emerga che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

 

Il provvedimento di sospensione deve essere adottato anche tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro.

 

Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I, del D.Lgs. n. 81/2008.

 

Trattasi in particolare di sospendere dall’attività soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:

  • abbia omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3 - Allegato I);
  • abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto (violazione n. 6 - Allegato I).

Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.

 

Il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.

 

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15/11/21