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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del Decreto “Sostegni bis”

Pubblicata, nel Supplemento Ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio c.a., la Legge n. 106 del 23 luglio 2021 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 73/2021, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (c.d. Decreto Sostegni bis).

 

Contratto di rioccupazione (art. 41) 

La disposizione, non modificata in sede di conversione, introduce il contratto di rioccupazione fino al 31 ottobre 2021. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, fino a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

 

Modifica all’art. 19 D.Lgs. n. 81/2015 in materia di lavoro a tempo determinato (art. 41-bis)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, prevede una rilevante novità in materia di contratti a termine, disponendo la possibilità di stipulare contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente 24 mesi, utilizzando specifiche causali individuate da contratti collettivi (di primo e di secondo livello) stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale facoltà è tuttavia limitata al 30 settembre 2022.

 

Disposizioni in materia di contratto di espansione (art. 39)

La disposizione, non modificata in sede di conversione, estende l’ambito applicativo del contratto di espansione, abbassando la soglia di organico a 100 dipendenti per tutte le aziende interessate.

 

Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio (art. 43) 

Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail.

 

Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale (art. 40)

La norma, al comma 1, ha introdotto la possibilità per i datori di lavoro destinatari di trattamenti di integrazione guadagni ordinaria (CIGO), di cui all’art. 8, comma 1, del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni), che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo di fatturato del 50% rispetto al medesimo periodo del 2019, di ricorrere ad un ulteriore periodo di 26 settimane di trattamenti di integrazione salariale straordinaria (nel periodo tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021), derogando alle durate e alle causali previste dal d.lgs. n. 148/2015, sempre che sia stipulato un accordo collettivo aziendale che garantisca il mantenimento dei livelli occupazionali.

 

La norma prevede un tetto massimo di riduzione media oraria pari all’80% dell’orario di lavoro dei lavoratori interessati dall’accordo e al 90% di riduzione oraria complessiva rispetto a ciascun lavoratore.

 

Il trattamento di integrazione salariale riconosciuto è pari al 70% della retribuzione persa e non è soggetto ai massimali mensili stabiliti per i trattamenti di integrazione salariale strutturali

 

Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (art. 40-bis)

L’articolo 40-bis – che riproduce il testo dell’articolo 4, comma 8, del D.L. n. 99/2021 (decreto Cashback) – prevede a favore dei datori di lavoro destinatari di trattamenti di integrazione guadagni ordinaria di cui all’art. 8, comma 1, del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) che, per esaurimento dei limiti di durata, non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto Legislativo n. 148/2015, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l’anno 2021, un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli artt. 4 (durata massima complessiva), 5 (contributo addizionale), 12 (durata CIGO), 22 (durata CIGS) del Decreto Legislativo n. 148/2015, per un massimo di 13 settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2021. Anche per tali datori di lavoro resta preclusa la possibilità di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo.

 

Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 45)

Viene inoltre prorogata la Cigs per cessazione e incrementato il Fondo sociale per occupazione e formazione.

 

Disposizioni in materia di NASPI (art. 38)

Dal 1° giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per la Naspi è sospesa la riduzione del 3% mensile a partire dal quarto mese di fruizione.

 

Centri per l’Impiego ed ANPAL (art. 46, commi da 1 a 4)

La disposizione, non modificata in sede di conversione, prevede appositi stanziamenti per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego e per l’incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego. Sono inoltre previste alcune modifiche all’assetto organizzativo dell’ANPAL.

 

Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo (art. 42)

Indennità una tantum di 1.600 euro per i lavoratori stagionali e in somministrazione del turismo e dello spettacolo.

 

Legge di conversione


26/07/21