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Pubblicata la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo c.a., la Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 183/2020 (c.d. Milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

 

Di seguito, le principali novità in tema di lavoro.

 

Sospensione di termini prescrizionali in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (articolo 11, comma 9)

 

Sospensione sino al 30 giugno 2021 della decorrenza dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

 

Tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

 

Qualora il decorso dei termini di prescrizione abbia inizio durante il periodo di sospensione (31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021), l’inizio stesso sarà differito alla fine del periodo.

 

Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 (articolo 11, commi 10-bis e 10-ter)

 

Differiti al 31 marzo 2021 i termini decadenziali per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da Covid-19, nonché i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento del saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020.

 

Contratto di rete con causale di solidarietà (articolo 12, comma 1)

 

L’articolo 12, comma 1, proroga, per l'anno 2021, la possibilità, in presenza dei presupposti e delle condizioni richieste dalla legge, di stipulare contratti di rete con causale di solidarietà, istituto introdotto dai nuovi commi da 4-sexies a 4-octies dell’articolo 3 del D.L. n. 5/2009, introdotti dal D.L. n. 34/2020 (cosiddetto decreto Rilancio), al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti.

 

Il decreto Rilancio, attraverso l’introduzione dei predetti commi, ha disposto che rientrano tra le finalità del contratto di rete:

  • l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete a rischio di perdita del posto di lavoro;
  • l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o crisi di impresa;
  • l’assunzione di figure professionali necessarie al rilancio delle attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 19)

 

Prorogati, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del provvedimento in esame.

 

In particolare:

  • l’obbligo di cui all’articolo 83 del D.L. n. 34/2020 in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (Allegato 1, punto n. 13);
  • le disposizioni di cui all’articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che prevedono che i datori di lavoro privati possono ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali previsti dalla normativa vigente, e che gli stessi datori comunicano al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile (Allegato 1, punto n. 29).

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente (articolo 22-sexies)

 

L’articolo 22-sexies riproduce la norma di cui al D.L. n. 182/2020, contestualmente abrogato, con la quale è stato corretto il comma 8 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020), al fine di rendere permanente, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'ulteriore detrazione spettante per i redditi oltre i 28.000 euro e fino a 40.000 euro, introdotta dall'articolo 2 del D.L. n. 3/2020.

 

Il citato comma 8, nella sua formulazione originaria, non teneva conto, ai fini della stabilizzazione della misura, che gli importi della detrazione previsti per garantire il medesimo beneficio mensile dovevano essere raddoppiati rispetto a quanto stabilito dalla disposizione istitutiva dell’agevolazione, che ne prevedeva l'applicazione per il solo secondo semestre del 2020.

 

Pertanto, l’intervento correttivo si è reso necessario per chiarire gli importi effettivi dell’ulteriore detrazione spettanti, rispettivamente, per il secondo semestre dell'anno 2020 e a decorrere dal 2021.

 

Per le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2021 l’agevolazione spetta nei seguenti importi (raddoppiati rispetto a quelli previsti nel solo secondo semestre 2020 dal comma 1):

  • 960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
  • 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

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02/03/21