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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 12 ottobre 2021 sulle nuove modalità di verifica del green pass

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14 ottobre c.a., il D.P.C.M. 12 ottobre 2021 in materia di verifica delle certificazioni verdi Covid-19.

 

Il provvedimento, che modifica ed integra il D.P.C.M. 17 giugno 2021, interviene, in particolare, sulle modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo.

 

Di seguito, una sintesi delle principali disposizioni.

 

Funzioni e servizi della Piattaforma nazionale-DGC (modifica art. 4, comma 1, DPCM 17 giugno 2021)

La Piattaforma, oltre alle funzioni e servizi ad oggi previsti, renderà disponibili anche specifiche modalità automatizzate di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo.

 

Generazione e revoca delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 8 del DPCM 17 giugno 2021 e modifiche all’allegato B)

Le certificazioni verdi, come noto, sono generate dalla piattaforma DGC al verificarsi di diverse condizioni: avvenuta vaccinazione; avvenuta guarigione (attestata da soggetto abilitato); effettuazione test molecolare o test antigenico rapido con esito negativo.

 

L’allegato B del D.P.C.M. in commento indica, nel dettaglio, i periodi di validità delle diverse certificazioni:

  • 365 giorni per quelle attestanti la completa vaccinazione;
  • fino alla data massima prevista per il completamento del ciclo di vaccinazione per quelle attestanti la prima dose di vaccino, a partire da 15 giorni dopo quest’ultima;
  • 180 giorni dall'inizio di validità del certificato (data di guarigione) per quelle attestanti la guarigione e 365 giorni, sempre dalla data di guarigione, per quelle attestanti la guarigione post vaccinazione;
  • 48 ore per quelle attestanti l’esito negativo di test antigenico rapido e 72 ore per quelle attestanti l’esito negativo di test molecolare.

Nel caso in cui per un soggetto sia stata rilasciata una certificazione per avvenuta vaccinazione o guarigione ma successivamente comunicata una nuova positività al Sars-Cov-2, la piattaforma genererà una revoca delle certificazioni verdi ancora in corso di validità che sarà comunicata sia al Gateway europeo che all’interessato stesso.

 

Verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC (modifiche art. 13 DCPM 17 giugno 2021)

Tra i soggetti deputati al controllo, l’elenco  di cui al comma 2 del suddetto art. 13 sono stati inclusi anche i datori di lavoro pubblici o privati, e loro delegati, relativamente alla verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid19 in ambito lavorativo con riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono al luogo di lavoro per ragioni diverse dalla semplice fruizione dei servizi all’utenza e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria o i loro delegati relativamente ai magistrati.

 

Confermata la disposizione che prevede, per i tutti i soggetti delegati al controllo, l’incarico con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

 

L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori sopra indicati, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.   

 

Il nuovo comma 5 dell’articolo 13 prevede che l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, salvo quelli  strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dagli artt. 9-ter ai commi 2 e 5 (in ambito scolastico e universitario), 9-quinquies, commi 6 e ss. (nel settore pubblico) e 9-septies, commi 6 e ss. (nel settore privato).

 

Confermata anche la disposizione in forza della quale il controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche sopra descritte è svolto dal Prefetto che si avvale delle Forze di polizia, della polizia municipale munita della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate.

 

Per quanto riguarda il processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi, il Ministero della salute rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità, descritte nell’allegato H, che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della piattaforma nazionale-DGC. Tali verifiche potranno avvenire, per quanto riguarda il lavoro privato, attraverso:

  • l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development kit-SDK) rilasciato dal Ministero della salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazioni delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde Covid-19 mediante la  lettura del QR Code (lett. a);
  •  una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale DGC per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro con più di 50 dipendenti (lett. c).

Le funzionalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 attraverso l’interazione con il portale dell’INPS sopra evidenziata (lett. c), attivate previa richiesta del datore di lavoro, sono rese disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto del datore di lavoro.

 

Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni per il rilascio della certificazione verde (di cui al comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021).

 

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15/10/21