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Rispetto delle pari opportunità generazionali e di genere e dell’inclusione lavorativa dei disabili negli appalti del PNRR

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 181 del 30 luglio 2021, S.O. n. 26, la Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, (c.d. decreto “Semplificazioni”).

 

Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC (art. 47)

 

L’articolo 47, allo scopo di perseguire le finalità relative alle pari opportunità, sia generazionali che di genere, e di promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati dal PNRR e dal PNC, prevede l’adempimento di specifici obblighi, anche assunzionali, nonché l’eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che rispetti determinati requisiti, nell’ambito delle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Dispositivo di ripresa e resilienza.

 

Per le aziende, con almeno 15 dipendenti, che partecipano alle gare di appalto o che risultano affidatarie dei contratti, si prevede l’obbligo di consegnare una relazione sulla situazione del personale maschile e femminile, nonché sull’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inserimento lavorativo dei disabili.

 

In particolare, per le aziende pubbliche e private che occupano più di cento dipendenti - che in base alla normativa vigente (di cui all’art. 46 del D.Lgs. 198/2006) almeno ogni due anni devono redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile – l’obbligo di presentare copia dell’ultimo rapporto interviene, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta (comma 2).

 

Gli operatori economici diversi da quelli suddetti e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a cento – che quindi in base al più volte richiamato art. 46 del Codice delle pari opportunità non sono tenuti a redigere il predetto rapporto - devono presentare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile avente contenuto analogo a quello del rapporto biennale che deve essere redatto dalle aziende con oltre cento dipendenti (comma 3).

 

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a cento, sono altresì tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione che attesta il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed il collocamento obbligatorio, di cui all’art. 17 della L. 68/1999 (che prevede, in caso di mancata certificazione, l’esclusione dai bandi di gara), nonché una relazione - trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali - relativa all’assolvimento degli obblighi in materia di collocamento obbligatorio di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (comma 3-bis).

 

Modifiche alla disciplina del subappalto (art. 49)

 

il nuovo testo prevede che il subappaltatore, per le prestazioni a lui affidate, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

 

Viene sostituito il primo periodo del comma 8 – che attualmente prevede la responsabilità in via esclusiva del contraente principale nei confronti della stazione appaltante - stabilendo che il subappaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante, in solido con il contraente principale, per le prestazioni oggetto del subappalto.

 

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05/08/21