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Sanzione in caso di assunzione di lavoratori a contatto con minori in violazione dell’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 967 del 17 giugno c.a., ha fornito chiarimenti in merito al trattamento sanzionatorio applicabile in relazione alla violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 25 bis, comma 1, D.P.R. n. 313/2002.

 

Tale disposizione prevede l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, per il soggetto che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.

 

Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2014, del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000.

 

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro proceda ad assumere “contestualmente” più lavoratori in violazione delle disposizioni in questione, la sanzione è irrogata una sola volta e la pluralità di lavoratori coinvolti rileverà unicamente quale elemento di valutazione della gravità del fatto, eventualmente in sede di adozione della successiva ordinanza ingiunzione.

 

Diversamente, qualora le assunzioni siano effettuate in momenti diversi, la sanzione andrà applicata in relazione a ciascun lavoratore.

 

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21/06/21