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Sistemi di videosorveglianza e obbligo del previo accordo sindacale o della autorizzazione ITL

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n. 503 del 26 maggio 2023, evidenzia che l’installazione di sistemi di videosorveglianza, in assenza di un accordo con i rappresentanti dei lavoratori o di una autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, vìola il Regolamento europeo, il Codice privacy e lo Statuto dei lavoratori.

 

In particolare, la società non aveva rispettato la normativa in materia di controllo a distanza, la quale prevede che l’installazione di impianti audiovisivi non possa avvenire in assenza di un accordo con i rappresentanti dei lavoratori o di una autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, procedure indispensabili anche per bilanciare la sproporzione esistente tra la posizione datoriale e quella di lavoratore.

 

La società aveva giustificato l’installazione delle apparecchiature con la necessità di difendersi da furti e di garantire la sicurezza dei dipendenti e del patrimonio aziendale, evitando accessi non autorizzati.

 

Al riguardo, il Garante ha sottolineato che non è sufficiente limitarsi ad informare gli interessati della presenza dell’impianto e del suo funzionamento attraverso informative affisse nelle zone antistanti quelle oggetto di ripresa.

 

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01/06/23