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Somme restituite al soggetto erogatore

Risposta all'Interpello dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’ interpello n. 206 del 25 giugno c.a., fornisce chiarimenti su come il datore di lavoro debba recuperare le somme corrisposte al dipendente in esecuzione di una sentenza di primo grado, successivamente riformata dalla Corte di Appello.

Il TUIR prevede che dal reddito complessivo si deducono le somme restituite al soggetto erogatore se assoggettate a tassazione in anni precedenti.

La circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E precisa che le somme restituite rappresentano un onere deducibile il quale potrà essere riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta fino a capienza del reddito di lavoro dipendente e non concorrerà a formare reddito imponibile.

Nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro con il dipendente fosse invece cessato, il datore di lavoro dovrà rilasciare un’apposita dichiarazione attestante la percezione di quanto stabilito dal giudice, al fine di utilizzare l’onere deducibile in sede di dichiarazione dei redditi.

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08/07/19