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Vademecum dell'Ispettorato del Lavoro su maxisanzione per lavoro sommerso

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 856 del 19 aprile c.a., ha predisposto un vademecum sull’applicazione della maxisanzione per lavoro sommerso.

 

Ambito di applicazione

L’ambito soggettivo di applicazione della norma riguarda i datori di lavoro privati, organizzati o meno in forma di impresa, con l'esclusione del datore di lavoro domestico.

 

Il requisito oggettivo dell'illecito, invece, va individuato nella:

  • mancanza della comunicazione preventiva di assunzione da effettuarsi, secondo l'articolo 9-bis del D.L. n. 510/1996, entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto;
  • subordinazione che non può darsi per accertata ma deve essere debitamente e accuratamente dimostrata. 

Maxisazione e collaborazioni occasionali ex art. 2222 c.c.

Ai sensi dell’art. 2222 c.c., il contratto d’opera è quel contratto in forza del quale una persona si obbliga a compiere un'opera o un servizio, verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

 

Caratteri essenziali della collaborazione autonoma occasionale sono pertanto:

a) prestazione di lavoro prevalentemente personale;

b) assenza di vincolo di subordinazione;

c) occasionalità della prestazione (carattere episodico della stessa);

d) corresponsione di un corrispettivo.

 

A tale riguardo assume peculiare rilevanza l’obbligo di comunicazione preventiva di tali prestazioni all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, introdotta all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 da parte dell’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021).

 

La maxi-sanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale.

 

Casi di esclusione della maxisanzione

La sanzione non trova applicazione tutte le volte in cui, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto di lavoro, anche laddove si tratti di una differente qualificazione dello stesso.

 

Conseguentemente, il personale ispettivo non adotterà la maxisanzione nei casi di:

  • intervenuta regolarizzazione spontanea ed integrale del rapporto di lavoro originariamente in “nero”, prima di qualsiasi accertamento da parte di organismi di vigilanza in materia giuslavoristica, previdenziale o fiscale o prima dell’eventuale convocazione per espletamento del tentativo di conciliazione monocratica;
  • differente qualificazione del rapporto di lavoro.

Maxisanzione e prosecuzione del contratto a tempo determinato

L’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che, qualora il rapporto di lavoro continui oltre i cosiddetti periodi “cuscinetto” (30 giorni in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero 50 giorni negli altri casi), il contratto si trasformi in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

 

Pertanto, i periodi compresi nei 30 o 50 giorni successivi alla scadenza sono coperti ex lege dall’iniziale comunicazione di assunzione e la maxisanzione potrà essere applicata solo a partire dal 31° o 51° giorno successivo alla scadenza ove, evidentemente, il rapporto sia proseguito oltre i periodi cuscinetto.

 

Maxisanzione e tirocinio

Il tirocinio extracurriculare, pur non costituendo una forma di rapporto di lavoro, va comunicato al Centro per l’impiego tramite il sistema CO a cura del soggetto ospitante o, in sua vece, anche dal soggetto promotore, peraltro già tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie. Tale onere comunicazionale appare particolarmente rilevante nelle ipotesi in cui il rapporto di tirocinio difetti dei requisiti tipici e risulti, pertanto, non genuino.

 

Infatti, ove la prestazione sia stata correttamente comunicata al Centro per l’impiego ma ricorrano gli indici della subordinazione, essa potrà essere solo oggetto di disconoscimento e riqualificazione in termini di rapporto di lavoro subordinato, non potendo trovare applicazione la maxisanzione per lavoro “nero”.

 

Diversamente, potrà trovare applicazione la maxisanzione in caso di omessa comunicazione di instaurazione del tirocinio e ricostruzione del rapporto in termini di lavoro subordinato.

 

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27/04/22