Adempimento collaborativo – Certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale – Regolamento – D.M. n.212 del 12 novembre 2024
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 novembre 2024, n. 212: “Regolamento recante disciplina di requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.”
Il regolamento disciplina i requisiti di avvocati e commercialisti per il rilascio della certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ai fini del regime di adempimento collaborativo.
Di seguito si analizza il contenuto del decreto in esame.
Abilitazione al rilascio della certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (art. 1, 2 e 3)
La certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (art. 4, c. 1-bis, D.Lgs n. 128/2015) è riservata ai soggetti iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. In tale elenco, potranno iscriversi solo i professionisti che:
- risultino iscritti all'albo professionale di appartenenza da più di cinque anni;
- siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, ossia:
- non abbiano subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.c), per i reati indicati nell'art. 94, c. 1, D.l. n. 36/2023, per i reati di cui al libro II, titolo VII, capo III, e di cui all'art. 640, c. 1, del codice penale;
- non integrino le cause di esclusione di cui all'art. 94, c. 2, del citato D.l. n. 36/2023;
- non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile (ai sensi del quale non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi).
Inoltre, ai fini dell'iscrizione all'elenco, il professionista deve essere in possesso di competenze e capacità professionali, anche basate sui più recenti sviluppi della normativa, della tecnica e della prassi professionale, in materia di:
- sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi;
- principi contabili applicati dal soggetto incaricante nei periodi oggetto della certificazione;
- diritto tributario.
Il contenuto della domanda di iscrizione all’elenco e le modalità per la presentazione della stessa sono disciplinate dall’art. 3 del decreto in esame.
Requisiti di indipendenza del professionista abilitato (art. 4)
Il professionista abilitato, incaricato del rilascio della certificazione deve anche essere indipendente dal soggetto che ha conferito l'incarico e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale, mediante l’adozione di tutte le misure ragionevoli per garantire che la propria indipendenza non risulti influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette.
Il professionista abilitato non può accettare l'incarico di certificatore:
- se riveste cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo del soggetto che ha conferito l'incarico, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- se è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori o dei sindaci del soggetto richiedente o delle società da questo controllate, delle società che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- se, nei due anni precedenti, sia stato legato al soggetto incaricante o alle società da questo controllate o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- nei due anni precedenti il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado sono stati legati al soggetto incaricante o alle società da questo controllate o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale, a condizione che i citati rapporti siano tali da poter compromettere l'indipendenza del professionista;
- se sussistono rischi di interesse personale o connessi a rapporti di familiarità ovvero a forme di intimidazione determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate con il soggetto incaricante, o con qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della certificazione, la cui sussistenza potrebbe indurre a ritenere che l'indipendenza del professionista abilitato risulti compromessa;
- se sussistono rischi di autoriesame e nei casi in cui il professionista abilitato, ovvero un altro professionista legato da rapporti di collaborazione professionale, anche occasionali, con la medesima società o associazione tra professionisti con cui collabora, a qualunque titolo, o a cui è associato il professionista abilitato, abbia reso servizi funzionali alla elaborazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali adottato dal soggetto che ne ha richiesto la certificazione ovvero abbia assunto un ruolo di responsabilità nell'ambito del sistema integrato stesso.
Il professionista abilitato non può detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da parte del soggetto che richiede la certificazione, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, deve astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti e non deve avere sui medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita.
L’incarico per la certificazione non può essere conferito al professionista da parte della medesima impresa per non più di tre volte consecutive, il corrispettivo non può essere subordinato ad alcuna condizione, ne' può essere stabilito in funzione degli esiti dell'attività di certificazione.
Preparazione allo svolgimento dell'incarico di certificazione (art. 5 e 6)
Il professionista, prima di accettare un incarico di certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, deve valutare e documentare, anche attraverso dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà:
- l'iscrizione nell'elenco tenuto dai Consigli nazionali degli ordini professionali;
- l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, l'eventuale adozione di idonee misure per mitigarli;
- l'affidabilità organizzativa e tecnica, anche in termini di disponibilità di tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di certificazione.
Il professionista, inoltre, è tenuto ad attestare che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali del soggetto che ha richiesto la certificazione risponde ai requisiti di cui al D.l. n. 128/2015, e che sia in grado di fornire una ragionevole certezza riguardo alla gestione consapevole e affidabile della variabile fiscale da parte dell'impresa.
Inoltre, deve valutare che, con riferimento ai processi di controllo volti a mitigare singoli rischi, i controlli approntati dall’impresa forniscano una adeguata garanzia di efficace gestione dei rischi contenuti nella mappa dei rischi fiscali.
Per tale ragione sono previste tre fasi:
- definizione del perimetro,
- valutazione dell’impostazione del sistema;
- valutazione di efficacia del sistema.
09/01/25