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Aumentate le soglie per la redazione dei bilanci in forma abbreviata, delle microimprese e per il consolidato

Il D.lgs. 6 settembre 2024 n. 125, che dà attuazione a quanto previsto dalla direttiva 2775/23/UE, ha aumentato le soglie per la redazione dei bilanci in forma abbreviata, per quelli delle microimprese e per il consolidato.

Nel dettaglio, è stato modificato l’art. 2435-bis, co. 1 del Codice civile, stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (in precedenza il limite era 4.400.000 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (in precedenza il limite era 8.800.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

È stato, inoltre, modificato l’art. 2435-ter, co. 1 del Codice civile, stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate microimprese quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (in precedenza il limite era 175.000 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (in precedenza il limite era 350.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Con riferimento al bilancio consolidato, è stato, invece, modificato l’art. 27, co. 1 del D.lgs. n. 127/91, stabilendo che non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro (in precedenza il limite era 20.000.000 di euro);
  • totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro (in precedenza il limite era 40.000.000 di euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250.

Si ricorda che il successivo comma 1-bis dell’art. 27 del D.lgs. n. 127/91 prevede che la verifica del superamento dei suddetti limiti numerici possa essere effettuata, oltre che su base consolidata, anche su base aggregata (senza effettuare le operazioni di consolidamento). In quest’ultimo caso, però, i limiti numerici relativi agli attivi e ai ricavi sono rispettivamente pari a 30.000.000 e 60.000.000 euro.

Con riferimento alla decorrenza, il decreto in esame, che entrerà in vigore dal 25 settembre 2024, non contiene specifiche indicazioni: tuttavia, la predetta direttiva 2775/23/UE prevede il recepimento della stessa entro il 24 dicembre 2024. Pertanto, i nuovi limiti si applicano a partire dai bilanci 2024.


16/09/24