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Bike sharing: obbligatoria la certificazione dei corrispettivi

La fattispecie esaminata dall’Agenzia delle entrate riguarda il servizio di bike sharing fruibile tramite app oppure tessera, il cui corrispettivo, a consumo o sotto forma di abbonamento, viene addebitato sulla carta di pagamento dell’utente al raggiungimento di un importo prestabilito e dopo un periodo di tempo prefissato.

Al proposito, l’Agenzia delle entrate, richiamando la propria precedente prassi (risposta a interpello n. 396/2019 e risoluzione n. 478/2008), ha ricordato che la fattispecie in esame rappresenta un “servizio complesso” (comprensivo della locazione onerosa delle biciclette, della manutenzione, della gestione dei veicoli ecc.), non rientrante nei casi di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi individuati dal D.M. 10 maggio 2019.

Pertanto, sussiste l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi o, in alternativa, di emissione della fattura elettronica.

In un’ottica di semplificazione, la medesima Agenzia delle entrate suggerisce di:

  • avvalersi della fatturazione differita, emettendo un solo documento per più operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello del pagamento (art. 21, co. 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972), a fronte di accordi con gli utenti che prevedano addebiti nello stesso mese al raggiungimento di determinate soglie;
  • utilizzare abbonamenti “precaricati con somme cui attingere per l’addebito dei vari importi”. In tal caso, qualora sia usufruibile solo il servizio di bike sharing, il momento rilevante ai fini IVA sarà quello della ricarica

(Consulenza giuridica dell’Agenzia delle entrate n. 5 del 13 maggio 2022).


17/05/22