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Commento alle novità fiscali - Crediti d’imposta - Legge di bilancio 2022 - Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14 del 17 maggio 2022

Con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14 del 17 maggio 2022, sono stati forniti chiarimenti sulle novità in materia di agevolazioni fiscali, nella forma del credito d’imposta, prorogate dalla “Legge di bilancio 2022”.

Di seguito si illustrano i principali chiarimenti contenuti nella circolare in esame.

Investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44)

La “Legge di Bilancio 2022” (art.1, co. 44, L. n. 234/2021) ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, limitatamente ai beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”.

L’agevolazione, introdotta dalla “Legge di bilancio 2021”, viene prorogata al 31 dicembre 2022 (o fino al 30 giugno 2023 nel caso di “prenotazione” dell’investimento, cioè con ordine accettato dal venditore e dell’acconto entro il dicembre 2022).

Al riguardo viene chiarito che:

  • per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (o fino al 30 giugno 2026 nel caso di prenotazione dell’investimento entro la data del 31 dicembre 2025), il credito d’imposta è pari al:
  • 20% del costo fino a 2,5 milioni di euro,
  • 10% del costo se l’investimento supera i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
  • 5% del costo se l’investimento è superiore a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Viene precisato che per quanto concerna la soglia massima fissata a 20 milioni di euro costi ammissibili, il riferimento va fatto agli investimenti effettuati su base annuale e non durante l’intero arco temporale interessato dalla proroga.

  • per gli investimenti in beni immateriali 4.0, effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (o al 30 giugno 2024 nel caso di prenotazione dell’investimento entro la data del 31 dicembre 2023) viene confermata la misura del credito d’imposta già vigente.

Ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (comma 45)

Si tratta del credito d’imposta introdotto dalla “Legge di bilancio 2020” per incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, modificato dalla “Legge di bilancio 2022” relativamente alle tempistiche e ai limiti in funzione delle tipologie di investimento.

L’Agenzia precisa che per quanto non espressamente trattato dalla circolare odierna si può fare riferimento ai precedenti documenti di prassi che hanno fornito chiarimenti sulla precedente disciplina in materia di ricerca e sviluppo (art. 3, DL. n. 145/2013) e in particolare alle circolari dell’Agenzia delle entrate n. 5/2016, n. 13/2017 e n. 31/2020 nella misura in cui le indicazioni già fornite risultano compatibili con l’attuale quadro normativo.

Sono, inoltre, applicabili i chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9/2021 in merito alla corretta interpretazione dell’esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive dall’accesso al credito d’imposta, dell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali ai fini della legittimazione all’utilizzo in compensazione e della fruizione ripartita in tre quote annua.

Tax credit Librerie (comma 351)

La misura agevolativa è stata introdotta, a decorrere dall’anno 2018, in favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 (commercio al dettaglio di libri) o 47.79.1 (commercio al dettaglio di libri di seconda mano).

La “Legge di Bilancio 2022” modifica l’ammontare dello stanziamento previsto, incrementando di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse destinate al riconoscimento del c.d. “Tax credit librerie”.

La circolare ricorda che sono ammessi al beneficio gli esercenti:

  • che abbiano sede legale nello Spazio economico europeo;
  • che siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale alla quale sono correlati i benefici;
  • che siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal registro delle imprese;
  • che abbiano sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri pari ad almeno il 70 per cento dei ricavi complessivamente dichiarati

Viene evidenziato che il tax credit è parametrato, con riferimento ai locali nei quali è svolta l’attività di vendita di libri al dettaglio, agli importi pagati a titolo di imposta municipale unica (IMU), imposta per i servizi indivisibili (TASI), tassa sui rifiuti (TARI), imposta sulla pubblicità, tassa di occupazione del suolo pubblico, alle eventuali spese per locazione al netto di IVA e spese per mutuo, nonché ai contributi previdenziali ed assistenziali versati per i dipendenti.

Al riguardo, viene ricordato che la TASI non è più in vigore e che l’imposta sulla pubblicità e la tassa di occupazione del suolo pubblico sono confluite nel canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd. “Canone unico”) che riunisce, pertanto, in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Il credito d’imposta spetta nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti (Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14 del 17 maggio 2022).

Per un esame completo si rinvia al testo della circolare reperibile al seguente link.

https://areariservata.confcommercio.it/-/0003964-2022


23/05/22