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Comunicazione delle cessioni e delle opzioni dei crediti: definiti criteri, modalità e termini per l’attuazione delle misure di contrasto alle frodi

Come noto, per i soggetti interessati è stata introdotta la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante ovvero del credito d’imposta, per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari ovvero per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (art. 121 (in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e 122 (in materia di cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19), D.L. n. 34/2020, il cd. decreto “Rilancio”, convertito dalla L. n. 77/2020).

Allo scopo di istituire un presidio preventivo finalizzato a contrastare il fenomeno delle frodi in materia di cessioni dei crediti di cui ai predetti articoli 121 e 122, l'Agenzia delle entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere fino a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle opzioni e delle cessioni anche successive alla prima che presentano profili di rischio individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia di crediti ceduti e riferiti:

  • alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al citato art. 121, D.L. n. 34/2020 con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni (art. 122-bis, D.L. n. 157/2021, il cd. decreto “Controlli”).

Con il provvedimento in esame l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri, le modalità ed i termini per l’attuazione delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti attraverso il rafforzamento dei controlli preventivi.

In particolare, la sospensione delle comunicazioni, che riguarda l’intero contenuto della comunicazione stessa, è resa nota:

  • con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate nel caso di opzioni ex art. 121, D.L. n. 34/2020;
  • con avviso pubblicato nella stessa sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate tramite la quale è stata inviata la comunicazione se effettuata ex art. 122, D.L. n. 34/2020.

In seguito al controllo può accadere che:

  • siano confermati i rischi sopra elencati: la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione; se la comunicazione è stata trasmessa tramite un intermediario, quest’ultimo deve provvedere ad informare il titolare della detrazione o del credito ceduto dell’annullamento degli effetti della comunicazione;
  • non siano confermati i rischi oppure siano decorsi i 30 giorni del periodo di sospensione degli effetti della comunicazione: la comunicazione produce i suoi effetti. In questo caso, il termine finale di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione della comunicazione stessa, che può essere al massimo di 30 giorni.

Infine, il credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65, D.L. n. 18/2020) e il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28, D.L. n. 34/2020), che sono stati ceduti, possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 decorsi 5 giorni lavorativi dalla regolare ricezione della comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2021).


03/12/21