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Comunicazione di opzione per le detrazioni edilizie con visto di conformità: l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello

Come noto, il c.d. decreto “controlli” (D.L. n. 157/2021) ha introdotto dal 12 novembre 2021 l’obbligo del visto di conformità su tutte le comunicazioni di opzione per le detrazioni edilizie.

L’Agenzia ha reso disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni, con le relative istruzioni per la compilazione e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello all’Agenzia delle Entrate, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

La suddetta comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario; in tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità, nonché quelli relativi alle asseverazioni e attestazioni per gli interventi che danno diritto al cd. superbonus del 110%.

La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il suddetto modello, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.

Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020.

La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021).

L’Agenzia delle Entrate in data 15 novembre 2021 ha reso noto che è stato riaperto il canale per trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi.

La temporanea chiusura si è resa necessaria per adeguare la piattaforma informatica alle modifiche introdotte dal citato D.L. n. 157/2021.

Infine, sono state pubblicate le versioni aggiornate dei software di compilazione e di controllo per le comunicazioni delle opzioni per interventi edilizi e superbonus (Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 15 novembre 2021).


16/11/21