• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Contributo a fondo perduto – Decreto “Sostegni” – Istituzione codici tributo

Come noto, al fine di sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica Covid-19”, il cd. Decreto ”Sostegni“ (D.L. n. 41/2021) prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Si ricorda che il contributo a fondo perduto, in alternativa all’erogazione diretta, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

La scelta della modalità di utilizzo dell’agevolazione (accredito diretto o compensazione) avviene nell’istanza per la richiesta del contributo e può essere modificata solo fino all’esito finale di riconoscimento del contributo.

L’utilizzo in compensazione può, quindi, avvenire successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è stato istituito il codice tributo:

  • “6941” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1 DL n. 41 del 2021”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati” e il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA” (quindi indicando 2021).

L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA/agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

Sono stati inoltre istituiti i codici tributo per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, c.d. “F24 ELIDE” .

A tal fine, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • “8128” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021”;
  • “8129” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021”;
  • “8130” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione in esame (8128, 8129, 8130); nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

(Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 24/2021)


13/04/21