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Contributo a fondo perduto Start up riconosciuto al 100%

Come noto, è stato previsto un nuovo contributo a fondo perduto in favore di soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA nel periodo che va dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ma con inizio attività nel corso del 2019 (art. 1-ter, D.l.  41/2021, il cd. decreto “Sostegni”, convertito dalla L. n. 69/2021).

Si tratta dei soggetti ai quali non spetta il contributo a fondo perduto previsto dallo stesso decreto “Sostegni”, in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Si ricorda che con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’8 novembre 2021 sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza, nonché approvati il modello e le relative istruzioni.

Per la richiesta del suddetto contributo i soggetti dovevano presentare istanza all’Agenzia delle entrate, esclusivamente mediante una procedura web presente nell’area riservata dell’utente del portale “Fatture e Corrispettivi”, dal 9 novembre fino al 9 dicembre 2021.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente indicato nell’istanza, ovvero, in base a specifica scelta irrevocabile del beneficiario, il contributo è riconosciuto come credito d’imposta compensabile tramite modello F24.

Considerato che l’importo complessivo dei contributi richiesti è inferiore alle risorse finanziarie disponibili, con il provvedimento in esame l’Agenzia delle Entrata ha stabilito che a ciascun beneficiario sarà riconosciuto l’intero ammontare del contributo risultante dall’ultima istanza validamente presentata come stabilito dal provvedimento dell’8 novembre 2021 (istanza non annullata/sostituita/scartata).

Inoltre per consentire l’uso in compensazione con la risoluzione in esame è stato istituito il codice tributo:

  • “6956”, denominato “Contributo a fondo perduto per le start-up - credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1- ter DL n. 41 del 2021”.

In sede di compilazione del modello F24, va esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.

L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia, al link “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

Se l’attività di controllo dei requisiti svolta dall’Agenzia delle entrate evidenzia che il contributo è in tutto o in parte non spettante, quest’ultima procede alle attività di recupero, irrogando le relative sanzioni (art. 13, co. 5, D.lgs. n. 471/1997) e gli interessi (art. 20, D.P.R. n. 602/1973).

È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare il ravvedimento operoso (art. 13, D.lgs. n. 472/1997).

Si ricorda che per consentire la restituzione spontanea del contributo non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo (vedi Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 24/2021):

  • “8128” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021”;
  • “8129” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021”; 3
  • “8130” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
  • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8128, 8129 oppure 8130); - nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”;
  • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17/12/2021

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 75/2021


30/12/21