• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Contributo perequativo - Presentazione istanza dal 29 novembre fino 28 dicembre 2021

Come noto, il decreto “Sostegni-bis ” (art. 1, co. 16 - 27, Dl. n. 73/2021) ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto (cd. contributo perequativo) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:

  • abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente al 26 maggio 2021 (2019 per i soggetti “solari”);
  • vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore al 30%. Tale percentuale è stata stabilita con decreto del MEF del 12 novembre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 24 novembre 2021.

L'importo del contributo non può essere comunque superiore a 150.000 euro.

L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d'esercizio, al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti, una percentuale, definita dal suddetto decreto del MEF, pari al:

  • 30% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi fino a 100 mila euro;
  • 20% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi compresi tra 100 mila e 400 mila euro;
  • 15 % per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi compresi tra 400 mila e 1 milione di euro;
  • 10% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi compresi tra 1 milione e 5 milioni di euro;
  • 5% % per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi compresi tra 5 milioni e 10 milioni di euro.

Si ricorda che, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 settembre 2021, sono stati individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d'esercizio (vedi ns. Fisco news n. 86/2021).

Per la richiesta del contributo, i soggetti sono tenuti a presentare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate; in particolare, la trasmissione dell’istanza va effettuata, direttamente o tramite intermediari, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 29 novembre 2021 e non oltre il giorno 28 dicembre 2021.

La trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal giorno 29 novembre 2021, mentre la procedura web è resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” a partire dal giorno 30 novembre 2021.

Nel suddetto periodo è inoltre possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa

Si ricorda che la predetta istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021.

Con il provvedimento in esame, sono definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e i termini di presentazione, nonché approvati il modello e le relative istruzioni.

L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente al 26 maggio 2021 (2019 per i soggetti “solari”), del risultato economico d’esercizio relativo ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, l’importo complessivo dei contributi a fondo perduto già percepiti, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

L’istanza contiene, infine, le dichiarazioni relative all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

Il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza

Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

Se l’attività di controllo dei requisiti svolta dall’Agenzia delle entrate evidenzia che il contributo è in tutto o in parte non spettante, quest’ultima procede alle attività di recupero, irrogando le relative sanzioni (art. 13, co. 5, D.lgs. n. 471/1997) e gli interessi (art. 20, Dpr n. 602/1973).

È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare il ravvedimento operoso (art. 13, D.lgs. n. 472/1997).

(Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 336196 del 29 novembre 2021)

Istanza

Istruzioni per compilazione


30/11/21