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Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale: cessione terzo trimestre 2022

Come noto, sono state introdotte delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale.

L’Agenzia delle Entrate:

ha definito le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione dei crediti d’imposta riconosciuti a favore delle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici;

ha approvato le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche. per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta,

Le disposizioni attuative contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, riguardante i benefici relativi al primo e secondo trimestre 2022, sono estese anche ai crediti d’imposta a favore delle imprese energivore e non, gasivore e non per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo trimestre 2022.

I suddetti crediti d’imposta relativi a energia e gas sono utilizzabili:

in compensazione mediante il modello F24 entro il 31 marzo 2023,

oppure

possono essere ceduti per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Ai fini della cessione, occorre presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche, esclusivamente dal soggetto che appone il visto di conformità (se richiesto).

Se non è richiesto il visto di conformità, la comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario del credito (cedente) oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

La cessione dei crediti d’imposta energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 6 ottobre 2022 al 22 marzo 2023.

I cessionari devono utilizzare i suddetti crediti d’imposta esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, rispettivamente entro il 31 marzo 2023.

Con una apposita e successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate saranno istituiti appositi codici tributo, con le relative istruzioni per la compilazione del modello F24. (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 6 ottobre 2022).


07/10/22