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Crediti d’imposta sugli investimenti: pronti i modelli per le comunicazioni al MISE dei dati sui crediti investimenti

Il MISE ha pubblicato tre decreti direttoriali del 6 ottobre 2021 sono stati approvati i modelli per la comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti riguardanti i crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, al credito ricerca e sviluppo e innovazione e al credito d’imposta formazione 4.0, definendo anche i relativi termini di prestazione.

L’invio del modello di comunicazione non costituisce condizione di accesso alle agevolazioni suddette e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

L’eventuale mancato invio del modello non determina effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Come noto, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, la legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 1051-1063, L. n. 178/2020) prevede un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, potenziato rispetto a quello previsto per il 2020 dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 184 – 197, L. n. 160/2019)

Per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, il modello riguarda sia gli investimenti ricadenti nella L. n.160/2019 sia quelli ricadenti nella L. n. 178/2020.

Lo specifico modello per la suddetta agevolazione è composto da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si avvale del credito d’imposta e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti, rispettivamente, gli investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A alla L. n. 232/2016 e gli investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B alla L.  n. 232/2016.

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it secondo gli schemi disponibili on line sul sito del MISE.

Il suddetto modello di comunicazione va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021 per gli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina della citata legge di bilancio 2020.

Per gli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina della citata legge di bilancio 2021il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

Credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica

Come noto, la legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 198-209, L. n.160/2019), come modificata dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 1064, L. n. 178/2020), e il D.M.  26 maggio 2020 (vedi ns. Fisco news n. 111/2020) prevedono un credito d'imposta per gli investimenti in attività di:

  • ricerca e sviluppo;
  • innovazione tecnologica;
  • altre attività innovative (design e ideazione estetica).

Per il suddetto credito d’imposta, il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it secondo gli schemi disponibili on line sul sito del MISE.

In particolare, il modello di comunicazione va trasmesso entro il 31 dicembre 2021 con riferimento agli investimenti nelle attività ammissibili effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti solari).

Per gli investimenti nelle attività ammissibili effettuati nei periodi d’imposta agevolabili successivi, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0

Come noto, è riconosciuto un credito d'imposta alle imprese che sostengono spese di formazione 4.0 (art. 1, co. 210-217, L. n. 160/2019, la legge di bilancio 2020).

Sono ammissibili al credito d'imposta solo le spese in attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale "Industria 4.0".

Tali attività devono essere applicate negli specifici ambiti elencati nell'Allegato A alla L. n. 205/2017.

Per il suddetto credito d’imposta, il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it secondo gli schemi disponibili on line sul sito del MISE.

Per le attività di formazione svolte nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti “solari”), il modello di comunicazione – Sezione A – va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021.

Per le spese sostenute nei periodi d’imposta agevolabili successivi al predetto periodo d’imposta, il modello di comunicazione – Sezione B – va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.


22/10/21