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Credito d’imposta IMU per il settore turistico: ok dalla Commissione europea

Come noto, è stato riconosciuto riconosce un credito d’imposta, pari al 50% dell’importo versato per la seconda rata dell’IMU per l’anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita un’attività ricettiva (art. 22, D.L. n. 21/2022, il cd. decreto “Ucraina”, convertito dalla L. n. 51/2022).

Tale credito spetta a favore delle imprese turistico-ricettive, comprese:

  • le imprese che esercitano attività agrituristica come definita dalla L. 96/2006 e dalle relative norme regionali;
  • le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
  • le imprese del comparto fieristico e congressuale;
  • i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Per ottenere il credito d’imposta è necessario che le imprese proprietarie dei predetti immobili risultino altresì gestori delle attività ivi esercitate.

È inoltre richiesto che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Con decisione del 21 giugno 2022 n. C(2022) 4363 final, la Commissione europea ha concesso l’autorizzazione, ex art. 108 par. 3 del TFUE, per il contributo, sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto dall’art. 22 del DL 21/2022 a favore delle imprese turistico-ricettive, rendendo pertanto la misura efficace.

In particolare, la Commissione ha ritenuto tale agevolazione un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, considerandola necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro in linea con l’art. 107 par. 3 lett. b) del TFUE e con le condizioni stabilite nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 n. C (2020) 1863 (e successive modifiche).

La citata disposizione trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla citata Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 n. C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

I soggetti beneficiari del suddetto credito d’imposta dovranno presentare un’autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti da un apposito e successivo provvedimento della stessa Agenzia.


30/06/22