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Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - Attività di commercio al dettaglio - Chiarimenti

Come noto, il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo (art. 28, D.L. n. 34/2020, rinnovato dall’art. 4, co. 2 e 2 bis, D.L.  n. 73/2021, il cd. decreto “Sostegni-bis”, convertito dalla L. n. 106/2021) spetta:

  • ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 (art. 4, co. 2, D.L. n. 73/2021),
  • alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel periodo 2019, per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 (art. 4, co. 2 bis, D.L. n. 73/2021),

a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Sono esonerati dal rispetto di tale condizione i soggetti che avevano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Nella fattispecie in esame, una società svolge come attività principale quella di confezionamento di articoli di abbigliamento e, come attività secondaria, svolge anche l’attività di commercio al dettaglio, in locali (negozi o outlet) detenuti dalla società in qualità di conduttore, mediante contratti di locazione o di affitto d’azienda.

La società ha subito ingenti perdite di fatturato a causa dell’emergenza da COVID-19 e, pertanto, chiede se può accedere al credito d’imposta per i canoni corrisposti per la locazione o l’affitto d’azienda dei locali destinati al commercio al dettaglio nei primi 5 mesi del 2021.

L’Agenzia delle Entrate spiega che la previsione per cui le imprese al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel 2019 possono accedere, in presenza delle condizioni, al credito nella misura “ridotta” del 40% (locazioni) o 20% (affitto d’azienda) (citato art. 4, co. 2-bis, D. L. n. 73/2021) non preclude alle imprese al dettaglio con ricavi inferiori a 15 milioni di accedere al credito “ordinario” del 60% (locazioni) o 30% (affitto d’azienda) (previsto dal citato art. 4, co. 2, D.L. n. 73/2021).

L’Agenzia delle entrate ricorda il chiarimento contenuto nella risposta n. 102/2021, che ha riconosciuto la possibilità di scorporare l'attività di commercio al dettaglio dal complesso dell'attività svolta dall'impresa, in linea con l'intento del legislatore di introdurre misure di sostegno nel settore del commercio al dettaglio particolarmente penalizzato dalle misure restrittive anti Covid, ammettendo al beneficio l’esercente per l’attività svolta parallelamente rispetto a quella principale.

Di conseguenza, la società istante che svolge un’attività principale di confezionamento e una secondaria di vendita al dettaglio di capi d’abbigliamento, potrà per quest’ultima attività, in cui non ha superato il fatturato di 15 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, beneficiare ugualmente del bonus locazioni per i locali utilizzati per la vendita.

Resta fermo che il commercio al dettaglio deve essere un’attività autonoma dal punto di vista contabile, amministrativo ed economico-gestionale rispetto a quella principale di confezionamento e, comunque, devono sussistere tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 535 del 31 ottobre 2022)


03/11/22