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Definizione agevolata degli avvisi bonari per gli operatori economici che hanno subito una grave perdita di fatturato: disposizioni attuative

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 18 ottobre 2021, recante:” Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69”.

Come noto, è stata introdotta una definizione agevolata degli avvisi bonari per gli operatori economici che, a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno subìto una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto all’anno precedente (art. 5, co. da 1 a 11, D.L. n. 4172021, il cd. decreto “Sostegni”, convertito dalla L. n. 69/2021).

Oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative:

  • al periodo di imposta 2017 (dichiarazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione in vigore, ex art. 157 decreto Rilancio);
  • al periodo di imposta 2018 (dichiarazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021).

Possono fruire della definizione agevolata i soggetti con partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto in esame).

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, ai fini della riduzione del fatturato, si considera l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2020, da presentare entro il termine del 30 novembre 2021.

I contribuenti che aderiscono alla suddetta definizione ottengono lo stralcio delle sanzioni da omesso versamento (art. 13, D. Lgs. n. 471/1997) e delle somme aggiuntive per i contributi previdenziali, mentre dovranno pagare la totalità delle imposte e dei contributi oltre agli interessi.

L’efficacia della definizione agevolata degli avvisi bonari si applica nel “rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni”.

Ciascuna delle due sezioni citate (rispettivamente la 3.1 e la 3.12) prevede il possesso di alcuni requisiti da parte dei soggetti che vogliono avvalersi degli aiuti di Stato e fissa un importo complessivo massimo di aiuti di Stato che può essere ottenuto dai contribuenti durante il periodo di emergenza da coronavirus.

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate in esame definisce le modalità di perfezionamento ed efficacia della suddetta definizione agevolata.

In particolare, i contribuenti, in possesso dei requisiti sopra descritti, che intendono accettare la proposta di definizione, entro il 31 dicembre 2021 devono presentare un’autodichiarazione per attestare il rispetto dei limiti e delle condizioni richieste per beneficiare degli aiuti di Stato.

Qualora il contribuente non abbia ricevuto la proposta di definizione agevolata in tempo utile per rendere l’autocertificazione entro il 31 dicembre 2021, potrà presentarla entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata.

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo le modalità ed entro i termini ordinari previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (art. 2, D. lgs. n. 462/1997 in caso di pagamento in un’unica soluzione, art. 3-bis, D. lgs. n. 462/1997 in caso di pagamento rateale).


22/10/21