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Detrazioni edilizie - Visto di conformità e controlli preventivi contro le frodi – Decreto-legge n. 157 dell’11 novembre 2021

Sulla Gazzetta ufficiale n. 269 dell'11 novembre 2021 è stato pubblicato il D.L. n. 157/2021, recante: ”Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”.

Il citato decreto-legge (il cd. decreto “Controlli”) entra in vigore il 12 novembre 2021.

Di seguito si analizzano le disposizioni di natura tributaria contenute nel provvedimento in esame.

Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell'obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi (art. 1)

Come noto, in materia edilizia è prevista la detrazione fiscale del 110% (il cd. “superbonus del 110%”, art. 119, D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021); il contribuente beneficiario dell’agevolazione in esame deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta utilizzata dal beneficiario nella propria dichiarazione dei redditi.

Il suddetto obbligo del visto di conformità non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Come noto, il soggetto interessato può optare anche per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (art. 121 e 122, D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020).

Ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito ovvero per lo sconto in fattura, è necessario che il soggetto beneficiario dell’agevolazione invii, anche attraverso un intermediario abilitato, un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta cessione del credito e che il cessionario confermi l’accettazione del credito stesso su un’apposita piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

In caso di sconto in fattura, il contributo viene anticipato dai fornitori che effettuano gli interventi e viene dagli stessi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante.

I suddetti crediti possono essere ceduti più volte; anche per le successive cessioni sono previsti l’invio della suddetta comunicazione e la relativa accettazione.

L’obbligo per il visto di conformità viene esteso anche quando si esercita l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in riferimento alle altre detrazioni fiscali per lavori edilizi (cioè il recupero del patrimonio edilizio, l’efficienza energetica, l’adozione di misure antisismiche, il recupero o il restauro della facciata degli edifici esistenti, l’installazione di impianti fotovoltaici, l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici) diversi da quelli che danno diritto allo sconto del 110% (fino all’11 novembre 2021 il visto era necessario soltanto per l’opzione per il superbonus del 110%).

Visto di conformità

Si ricorda che il visto di conformità, conosciuto anche come “visto leggero”, introdotto dal D. lgs.  n. 241/1997, costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.

Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto a predisporre la dichiarazione fiscale, attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa e a trasmetterla all’Agenzia delle entrate.

Il visto deve essere rilasciato dal responsabile di un Centro di assistenza fiscale ovvero dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro; iscritti nel registro dei revisori legali; iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi (art. 2)

 L’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.

Se, invece, i rischi non risultano confermati ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione su cessioni del credito o su sconti in fattura, la comunicazione produce gli effetti previsti dalla legge.

Con apposito e successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni in esame.

Controlli dell’Agenzia delle entrate (art. 3)

L’Agenzia delle Entrate per i controlli può esercitare i poteri ordinari per i controlli in materia di imposte sui redditi e di IVA.

Inoltre, l’atto di recupero per i contributi indebitamente fruiti può essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

L’ufficio di riferimento è quello competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della commissione della violazione; in mancanza di domicilio fiscale, l’attribuzione andrà ad altra struttura individuata con provvedimento direttoriale.

L’atto di recupero è autonomamente impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie.


15/11/21