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Errata applicazione del reverse charge – Modalità di recupero dell’imposta

Con la risposta in esame, sono state esaminate le modalità di recupero dell’imposta a fronte dell’errata applicazione del reverse charge in base a quanto disposto dall’art. 6, co. 9-bis3, D.lgs. n. 471/97.

Nel caso in esame, una società stabilita in Italia aveva ricevuto prestazioni di servizi applicando l’IVA (con aliquota ordinaria) secondo il meccanismo del reverse charge invece di qualificare correttamente le prestazioni come esenti dal tributo.

L’agenzia delle entrate ha affermato che:

  • il cessionario o committente può correggere l’errore commesso (applicazione dell’IVA a operazioni esenti, non imponibili o non soggette) mediante annotazioni contabili di senso contrario a quelle erroneamente eseguite e che intende neutralizzare, salva l’ipotesi in cui non abbia potuto esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA;
  • nel caso in cui non sia stata detratta l’imposta, essa può essere recuperata tramite l’emissione di una nota di variazione in diminuzione, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 26, co. 3, DPR n. 633/72, ovvero, in alternativa, mediante la richiesta di rimborso a norma dell’art 30-ter del DPR 633/72.

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 203 del 7 febbraio 2023)


09/02/23