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Fattura elettronica – Proroga adesione al servizio di consultazione e acquisizione

Come noto, a seguito del parere negativo espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in ordine allo schema di provvedimento presentato dall'Agenzia delle entrate, che avrebbe dovuto aggiornare le regole per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche al fine di tener conto delle disposizioni in tema di memorizzazione integrale dei file XML, l’Agenzia delle entrate ha richiesto di prorogare il termine per l’adesione al servizio di consultazione delle e-fatture.

Il Garante, pur accogliendo l’istanza di proroga del termine di adesione al servizio di consultazione delle e-fatture, ha richiesto che il predetto differimento del termine non fosse successivo al 1° marzo 2021 (vedi per un esame completo ns. Fisco news n. 122/2020).

Con il provvedimento del 23 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate ha prorogato dal 30 settembre 2020 al 28 febbraio 2021 la scadenza entro la quale operatori Iva (o loro intermediari delegati) e consumatori finali potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione online delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Inoltre, nell'ottica di efficientamento del processo di fatturazione elettronica e recependo le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, è stata prevista una nuova funzionalità per i soggetti che utilizzano un canale “web service” per lo scambio dati con il Sistema di Interscambio (SdI).

Tale nuova funzionalità è in grado di produrre un report di quadratura delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate tra quest’ultimo e il soggetto, in qualità esso sia di ricevente, sia di trasmittente.

È previsto anche un servizio per il reinoltro delle fatture elettroniche e delle notifiche che non sono state recapitate al soggetto.

La funzionalità di reinoltro per le fatture che si trovano nello stato di “Impossibilità di recapito”, comporterà, al buon esito dell’operazione di reinoltro, l’impostazione automatica della data di consegna con la data di ritrasmissione, rilevante quindi ai fini fiscali (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 23 settembre 2020).


29/09/20