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Fatture elettroniche: nuova FAQ dell’Agenzia delle entrate per le cessioni ad esportatori abituali

In data 23 aprile 2021 sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate alcune FAQ relative alla fatturazione elettronica, aggiornate in seguito all’introduzione dei nuovi codici contenuti nelle specifiche tecniche versione 1.6.1 e seguenti e di altre novità legislative.

In particolare, sono state adeguate le istruzioni, contenute nella FAQ 27 novembre 2018 n. 14, relative alla compilazione delle fatture elettroniche che documentano le cessioni ad esportatori abituali.

Come noto, l’intento di avvalersi della possibilità di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA deve risultare da apposita dichiarazione, da trasmettere telematicamente all’Agenzia, la quale rilascia una ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione, i cui estremi devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa (art. 1, comma 1, lett. c), D.L. n. 746/1983, come modificato dall’art. 12-septies, D.L. n. 34/2019).

Inoltre, è stato abrogato l’obbligo della numerazione e annotazione delle dichiarazioni di intento nell’apposito registro dal dichiarante e dal cedente/prestatore e l’annotazione dei relativi estremi nella fattura emessa dal fornitore dell’esportatore abituale (l’art. 1, co. 1, D.L. n. 34/2019 ha abrogato l’art. 1, co. 2, D.L. n. 746/1983).

L’Amministrazione finanziaria, recependo le suddette modifiche, ha precisato che occorre riportare, nel file XML da trasmettere al Sistema di Interscambio, “gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale”. A tal fine, è possibile utilizzare, alternativamente, il campo <Causale> o il blocco <AltriDatiGestionali>.

Nella FAQ n. 14 è stato, inoltre, precisato che nel campo <Natura> è necessario riportare il codice <N3.5>, specificamente introdotto per le operazioni non imponibili a seguito di presentazione di lettera di intento.


27/04/21